Art. 13.
      Uffici provinciali ed ufficio regionale per il referendum

   1.  Presso  ciascun  tribunale  la cui circoscrizione comprende il
capoluogo della provincia, e' costituito l'ufficio provinciale per il
referendum  composto  da  tre magistrati, nominati dal presidente del
tribunale entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto che
indice  il  referendum.  Il piu' anziano dei tre magistrati assume le
funzioni  di  presidente.  Sono nominati anche i magistrati supplenti
per sostituire i primi in caso di impedimento.
   2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del
tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
3.  Sulla  base  dei  verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di
sezione  di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per
il  referendum  da' atto del numero degli elettori che hanno votato e
dei  risultati  del  referendum,  dopo aver provveduto al riesame dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4.  Di  tutte  le operazioni e' redatto verbale in due esemplari, uno
dei quali resta depositato presso la cancelleria del tribunale mentre
l'altro  viene  inviato,  per mezzo di corriere speciale, all'ufficio
regionale  per il referendum di cui al comma 6, unitamente ai verbali
di  votazione  e  di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti
annessi.
5.  I  promotori  della richiesta di referendum o i rappresentanti di
cui  all'art.6 possono prendere visione ed estrarre copia del verbale
depositato presso la cancelleria del tribunale.
6.  Presso  la  Corte  d'appello  di  Milano  e' costituito l'ufficio
regionale  per  il  referendum. Esso e' composto da una sezione della
corte  d'appello,  designata dal presidente della stessa corte, entro
venti  giorni  dalla  data  di emanazione del decreto d'indizione del
referendum.
   7.  L'Ufficio  regionale  per  il  referendum,  appena pervenuti i
verbali  di  tutti  gli  uffici  provinciali  e  i relativi allegati,
procede,   in   pubblica   adunanza,   all'accertamento   del  numero
complessivo  degli  elettori  aventi  diritto e dei votanti, e quindi
alla  somma  dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di
quelli contrari. Per l'esecuzione dei calcoli, l'ufficio e' assistito
da esperti designati dal presidente della corte d'appello.
8.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della
corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.
9.  Di  tutte  le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, uno
dei  quali e' depositato presso la cancelleria della corte d'appello,
unitamente  ai  verbali  e  agli  atti  gia'  trasmessi  dagli uffici
provinciali  per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi,
rispettivamente,   al   Presidente   della  Giunta  regionale  ed  al
Presidente del Consiglio regionale.
10.  L'Ufficio  regionale  per  il  referendum conclude le operazioni
procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
11.  Sulle  proteste  e  sui  reclami  relativi  alle  operazioni  di
votazione  e  di  scrutinio  presentati  agli  uffici  provinciali  o
all'Ufficio  regionale  per il referendum, decide quest'ultimo, nella
pubblica  adunanza  di  cui  al  comma  7,  prima  di  procedere agli
accertamenti previsti.
12.  Alle  operazioni  di  voto e di scrutinio presso i seggi nonche'
alle operazioni degli uffici provinciali e dell'Ufficio regionale per
il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante
di  ognuno  dei  partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio
regionale ed un rappresentante dei promotori del referendum.
13.  Alle  designazioni  dei predetti rappresentanti provvede persona
munita  di  mandato autenticato da un notaio, ovvero dal presidente o
segretario  provinciale  del  partito  o  gruppo politico, oppure dai
promotori del referendum.