Art. 13. Uffici provinciali ed ufficio regionale per il referendum 1. Presso ciascun tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, e' costituito l'ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto che indice il referendum. Il piu' anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. 3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. 4. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la cancelleria del tribunale mentre l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio regionale per il referendum di cui al comma 6, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi. 5. I promotori della richiesta di referendum o i rappresentanti di cui all'art.6 possono prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale. 6. Presso la Corte d'appello di Milano e' costituito l'ufficio regionale per il referendum. Esso e' composto da una sezione della corte d'appello, designata dal presidente della stessa corte, entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto d'indizione del referendum. 7. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari. Per l'esecuzione dei calcoli, l'ufficio e' assistito da esperti designati dal presidente della corte d'appello. 8. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima. 9. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali e' depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali e agli atti gia' trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale. 10. L'Ufficio regionale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. 11. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici provinciali o all'Ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 7, prima di procedere agli accertamenti previsti. 12. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonche' alle operazioni degli uffici provinciali e dell'Ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed un rappresentante dei promotori del referendum. 13. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da un notaio, ovvero dal presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure dai promotori del referendum.