Art. 14.
                      Schede per il referendum

 1.  Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore,
sono   fornite   dalla   Giunta   regionale  e  devono  possedere  le
caratteristiche   determinate   dalla   Giunta   stessa  con  propria
deliberazione,  in  conformita'  a  quanto  stabilito dalla normativa
statale   sui   procedimenti  e  sulle  modalita'  di  votazione  del
referendum previsto dall'art. 138 della Costituzione.
2.  Le  schede  contengono  il  quesito  formulato nella richiesta di
referendum   letteralmente   riprodotto   a   caratteri   chiaramente
leggibili,  cui  seguono, ben evidenti, le due risposte proposte alla
scelta dell'elettore: «SI» - «NO».
3.  Qualora  si  debba  procedere  allo  svolgimento  contestuale  di
referendum su piu' deliberazioni legislative statutarie, all'elettore
sono  consegnate,  per  la  votazione, tante schede di colore diverso
quante  sono  le  deliberazioni  legislative  statutarie sottoposte a
referendum.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da
lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.