Art. 14. Schede per il referendum 1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta stessa con propria deliberazione, in conformita' a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalita' di votazione del referendum previsto dall'art. 138 della Costituzione. 2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, ben evidenti, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «SI» - «NO». 3. Qualora si debba procedere allo svolgimento contestuale di referendum su piu' deliberazioni legislative statutarie, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni legislative statutarie sottoposte a referendum. 4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.