Art. 15.
                        S v o l g i m e n t o

1.  La  votazione per il referendum si svolge a suffragio universale,
con voto personale, eguale, libero e segreto.
2.  Le  operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica
fissata  con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore
ventidue  dello stesso giorno, salvo il caso di abbinamento con altre
consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 11.