Art. 15. S v o l g i m e n t o 1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto. 2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno, salvo il caso di abbinamento con altre consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 11.