Art. 20. Disposizioni finali 1. Per cio' che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinano. 2. Per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni).