Art. 20.
                         Disposizioni finali

1.  Per  cio'  che  attiene  all'elettorato  attivo,  alla  tenuta  e
revisione  annuale  delle  liste  elettorali,  alla  ripartizione dei
comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si
applica,  in quanto compatibile, la disciplina relativa alle elezioni
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinano.
2.  Per  tutto  cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si
applica, in quanto compatibile, la legge regionale 28 aprile 1983, n.
34  (Nuove  norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia -
Abrogazione  legge  regionale  31  luglio  1973,  n.  26 e successive
modificazioni).