Art. 3.
      Promulgazione in caso di mancata richiesta di referendum

   1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art.2
non  vengono  presentate  richieste  di referendum e non sia pendente
giudizio  di  legittimita'  costituzionale promosso dal Governo della
Repubblica,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  provvede  alla
promulgazione  della  legge  statutaria  con la seguente formula: «Il
Consiglio  regionale  con la maggioranza assoluta dei suoi componenti
ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il
Presidente   della   Giunta  regionale  promulga  la  seguente  legge
statutaria»,  cui  segue il testo della legge e la formula conclusiva
«La  presente  legge  e'  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge statutaria della Regione Lombardia».