Art. 3. Promulgazione in caso di mancata richiesta di referendum 1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art.2 non vengono presentate richieste di referendum e non sia pendente giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale provvede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula: «Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo della legge e la formula conclusiva «La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia».