Art. 6. Rappresentanti dei sottoscrittori 1. All'atto del deposito di quanto prescritto dall'art. 4, i promotori indicano i nomi, il domicilio, il recapito postale, telefonico e telematico di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali indicazioni sono riportate nel verbale di cui all'art. 5, comma 1. 2. I rappresentanti di cui al comma 1: a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento; b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati di volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso; c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. 3. I rappresentanti agiscono congiuntamente, salvo diversa previsione da riportarsi nel verbale di cui all'art. 5, comma 1. 4. Le eventuali comunicazioni ai rappresentanti sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o per via telematica, chiedendo conferma del ricevimento della comunicazione.