Art. 6.
                  Rappresentanti dei sottoscrittori

   1.  All'atto  del  deposito  di  quanto  prescritto dall'art. 4, i
promotori  indicano  i  nomi,  il  domicilio,  il  recapito  postale,
telefonico  e  telematico  di tre persone, che possono essere anche i
promotori   stessi,   ai   quali  viene  attribuita  la  funzione  di
rappresentare  i  sottoscrittori  della richiesta di referendum. Tali
indicazioni sono riportate nel verbale di cui all'art. 5, comma 1.
   2. I rappresentanti di cui al comma 1:
   a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
   b)  intervengono,  personalmente  o mediante delegati designati di
volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso;
   c)  esercitano  le  azioni,  i  ricorsi ed ogni altra iniziativa a
tutela del referendum.
   3.   I   rappresentanti  agiscono  congiuntamente,  salvo  diversa
previsione da riportarsi nel verbale di cui all'art. 5, comma 1.
   4.  Le  eventuali  comunicazioni ai rappresentanti sono effettuate
mediante  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento, via fax o
per   via   telematica,  chiedendo  conferma  del  ricevimento  della
comunicazione.