(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa. 1. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono ridotte allo 0,9%. 2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 e gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono abrogati; b) dopo la lettera a) del comma 6 dell'art. 53 e' inserita la seguente: «a-bis) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi; »; c) al comma 1, dell'art. 72 le parole «a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»; d) le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'art. 72 sono sostituite dalle seguenti: ----> Vedere a pag. 13 <---- e) l'art. 73 e' abrogato; f) dopo il comma 6 dell'art. 77 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In attuazione dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2006"), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di servizi alla persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.»; g) dopo il comma 6-bis dell'art. 77 e' aggiunto il seguente: «6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome), ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'IRAP gia' prevista per le ONLUS, sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, ridotta di un punto percentuale.». 3. Le agevolazioni previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 31 (Legge finanziaria 2007) cessano i loro effetti con la medesima decorrenza di cui al comma 6. 4. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sono accertate senza la necessita' di ulteriore atto con l'approvazione del bilancio e successive variazioni nonche' in sede di consuntivo fino alle definitive determinazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti previsti dal decreto stesso. 5. Parimenti, sono costituiti impegni sugli stanziamenti di competenza appositamente previsti per la restituzione dei gettiti di cui al decreto legislativo n. 56/2000, fino alle definitive determinazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti previsti dal decreto stesso. 6. Dall'entrata in vigore della presente legge, i Fondi istituiti ai sensi del comma 3-ter dell'art. 3 e dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) e ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane) confluiscono nei rispettivi Fondi istituiti ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia). 7. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica: a) dopo la lettera f-bis) del comma 3 dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti: «f-ter) il Fondo di rotazione istituito con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell'art. 4-bis, lettera a), della legge regionale n. 35/1995 e schemi di convenzione con Finlombarda S.p.a. per la gestione del fondo stesso) ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali); f-quater) il Fondo di rotazione di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia).». 8. Per il triennio 2008/2010 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione). 9. Le quote a carico dell'esercizio 2008 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sulle relative UPB e per gli importi indicati. 10. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A. 11. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2009 e 2010 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2008/2010. 12. Sono autorizzate per il triennio 2008/2010 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese gia' autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 34/1978. 13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/1978.