(Pubblicata  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Determinazioni  di  aliquote  di  tributi  di  competenza  regionale,
finanziamento  di  leggi  regionali  e riduzione di autorizzazioni di
                               spesa.

   1.  Ai  sensi  dell'art.  50,  comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali), a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello
in  corso al 31 dicembre 2007, le aliquote dell'addizionale regionale
all'IRPEF  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) dell'art. 72 della legge
regionale   14  luglio  2003,  n.  10  (Riordino  delle  disposizioni
legislative  regionali  in  materia  tributaria  -  Testo unico della
disciplina dei tributi regionali), sono ridotte allo 0,9%.
   2.  Alla  legge  regionale  14  luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
disposizioni  legislative  regionali  in  materia  tributaria - Testo
unico  della  disciplina  dei  tributi  regionali)  sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 e gli articoli 30, 31, 32
e 33 sono abrogati;
   b)  dopo  la  lettera  a)  del comma 6 dell'art. 53 e' inserita la
seguente:
   «a-bis)  6,88  euro  per tonnellata se conferiti in discariche per
rifiuti pericolosi; »;
   c) al comma 1, dell'art. 72 le parole «a decorrere dall'anno 2002»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  decorrere dall'anno d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»;
   d)  le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'art. 72 sono
sostituite dalle seguenti:

                    ---->  Vedere a pag. 13 <----
   e) l'art. 73 e' abrogato;
   f) dopo il comma 6 dell'art. 77 e' aggiunto il seguente:
   «6-bis.  In  attuazione  dell'art.  1,  comma  299, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  "Legge  finanziaria  2006"), a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla
data  del  31  dicembre  2007,  le  Aziende pubbliche di servizi alla
persona  lombarde  (ASP),  succedute  alle  Istituzioni  pubbliche di
assistenza   e   beneficenza  (IPAB),  sono  esentate  dal  pagamento
dell'IRAP,  di  cui  al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della  disciplina dei tributi locali). Resta fermo
l'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi alla
competente  Agenzia delle entrate, anche ai fini della determinazione
dell'imponibile IRAP.»;
   g) dopo il comma 6-bis dell'art. 77 e' aggiunto il seguente:
   «6-ter.  A  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne di cui all'art. 2, comma
1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali
a  sostegno  del  funzionamento delle scuole materne autonome), ferma
restando  l'esenzione  dal  pagamento  dell'IRAP gia' prevista per le
ONLUS,  sono  soggette all'aliquota IRAP di cui all'art. 16, comma 1,
del   decreto   legislativo   n.   446/1997,   ridotta  di  un  punto
percentuale.».
   3.  Le agevolazioni previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge
regionale  27 dicembre 2006, n. 31 (Legge finanziaria 2007) cessano i
loro effetti con la medesima decorrenza di cui al comma 6.
   4.  Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del decreto
legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
n.  133)  sono  accertate  senza  la necessita' di ulteriore atto con
l'approvazione  del  bilancio e successive variazioni nonche' in sede
di   consuntivo   fino  alle  definitive  determinazioni  conseguenti
all'emanazione dei provvedimenti previsti dal decreto stesso.
   5.  Parimenti,  sono  costituiti  impegni  sugli  stanziamenti  di
competenza  appositamente previsti per la restituzione dei gettiti di
cui   al   decreto  legislativo  n.  56/2000,  fino  alle  definitive
determinazioni  conseguenti all'emanazione dei provvedimenti previsti
dal decreto stesso.
   6.  Dall'entrata in vigore della presente legge, i Fondi istituiti
ai  sensi  del  comma  3-ter  dell'art.  3  e dell'art. 7 della legge
regionale  16  dicembre  1996,  n.  35  (Interventi  regionali per lo
sviluppo  delle  imprese  minori)  e ai sensi dell'art. 4 della legge
regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare
l'accesso  al  credito  delle  imprese  artigiane)  confluiscono  nei
rispettivi  Fondi istituiti ai sensi della legge regionale 2 febbraio
2007,  n.  1  (Strumenti  di  competitivita'  per le imprese e per il
territorio della Lombardia).
   7.  Alla  legge  regionale  27  dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale   31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e sulla contabilita' della Regione» -
Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica:
   a) dopo la lettera f-bis) del comma 3 dell'art. 2 sono aggiunte le
seguenti:
   «f-ter)  il  Fondo  di rotazione istituito con deliberazione della
giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo
di  rotazione  per  il  sostegno  ai  soggetti  che  operano in campo
culturale ai sensi dell'art. 4-bis, lettera a), della legge regionale
n.  35/1995  e  schemi  di  convenzione con Finlombarda S.p.a. per la
gestione del fondo stesso) ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, lettera
a)  della  legge  regionale  29  aprile 1995, n. 35 (Interventi della
regione  Lombardia  per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo
di sistemi integrati di beni e servizi culturali);
   f-quater)  il Fondo di rotazione di cui all'art. 10, comma 2 della
legge  regionale  8  ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia).».
   8.  Per  il  triennio  2008/2010  sono autorizzate le spese di cui
all'allegata  tabella  A,  relative  ad  interventi previsti da leggi
regionali  di  spesa,  ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera b),
della  legge  regionale  31  marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della   programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  contabilita'  della
regione).
   9. Le quote a carico dell'esercizio 2008 sono iscritte nello stato
di  previsione  delle  spese del bilancio per l'esercizio finanziario
2008 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
   10.  Per  gli  interventi  che  comportano l'assunzione di impegni
sugli  esercizi  futuri e' autorizzata l'assunzione di obbligazioni a
carico  degli  esercizi  successivi ai sensi dell'art. 25 della legge
regionale   n.   34/1978  come  da  specifica  indicazione  contenuta
nell'allegata tabella A.
   11.  L'onere  finanziario  derivante dalle autorizzazioni di spesa
disposte  per  gli  anni  2009 e 2010 trova copertura finanziaria nel
bilancio pluriennale 2008/2010.
   12.  Sono  autorizzate per il triennio 2008/2010 le riduzioni, per
ciascuno  degli  anni  considerati dal bilancio pluriennale, di spese
gia'  autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli
importi  e  per  le  UPB  di  cui  alla  allegata tabella B, ai sensi
dell'art.  9-ter,  comma  3,  lettera  c),  della  legge regionale n.
34/1978.
   13.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  che  dispongono spese a
carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi
dell'art.  9-ter,  comma  3,  lettera  d),  della  legge regionale n.
34/1978.