Art. 10. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 118, 119, 120 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo». 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cui hanno avuto inizio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 30 novembre 2007 GALAN (Omissis)