Art. 10.
                             Abrogazioni

   1.  Sono abrogati gli articoli 118, 119, 120 della legge regionale
4  novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di turismo».
   2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le norme
vigenti alla data di cui hanno avuto inizio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
   Venezia, 30 novembre 2007
                                GALAN
   (Omissis)