Art. 2. Soccorso ed elisoccorso 1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASV-CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unita' locali socio sanitarie, attraverso il numero unico 118. 2. La giunta regionale regola i rapporti con il SASV-CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni perla determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza» e dal comma 39 dell'art. 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003. 3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso le aziende unita' locali socio sanitarie di Belluno (Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore), Treviso e Verona e presso le ulteriori aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse si avvalgono del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74 e del personale SASV-CNSAS 4. L'attivita' di carattere non sanitario del SASV-CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.