Art. 2.
                       Soccorso ed elisoccorso

   1.  La  Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della
legge  21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASV-CNSAS per l'attuazione
degli  interventi  di  soccorso, recupero e trasporto sanitario e non
sanitario  in  ambiente  montano,  ipogeo,  e  in ogni altro ambiente
ostile   ed   impervio   del   territorio   regionale,   in   stretta
collaborazione  con  il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM)
delle  aziende  unita'  locali  socio sanitarie, attraverso il numero
unico 118.
   2.  La  giunta  regionale  regola  i  rapporti  con  il SASV-CNSAS
mediante  convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  relativi protocolli operativi,
tenuto  conto  di  quanto  disposto  dal decreto del Presidente della
Repubblica  27  marzo  1992  «Atto  di indirizzo e coordinamento alle
regioni  perla  determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza» e dal comma 39 dell'art. 80, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003.
   3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue
(SAR),  identificati  presso le aziende unita' locali socio sanitarie
di  Belluno (Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore), Treviso
e   Verona   e   presso   le   ulteriori  aziende  individuate  dalla
programmazione  sanitaria  regionale,  le aziende stesse si avvalgono
del  proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della
legge 21 marzo 2001, n. 74 e del personale SASV-CNSAS
   4.   L'attivita'   di   carattere  non  sanitario  del  SASV-CNSAS
nell'ambito   regionale   si  svolge  anche  mediante  l'utilizzo  di
aeromobili  pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti
pubblici  e  privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed
in  possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa
vigente.