Art. 3.
             Scuole ed attivita' specialistiche diverse

   1.  La regione del Veneto sostiene la Scuola regionale di soccorso
alpino,  la  Scuola  interregionale  di  soccorso  speleologico  e la
Commissione  tecnica  regionale del SASV-CNSAS e assume il SASV-CNSAS
quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la
individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da
nominare  in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui
la regione e' chiamata a designare propri rappresentanti.