Art. 3. Scuole ed attivita' specialistiche diverse 1. La regione del Veneto sostiene la Scuola regionale di soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la Commissione tecnica regionale del SASV-CNSAS e assume il SASV-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione e' chiamata a designare propri rappresentanti.