Art. 4.
                             Rete radio

   1.  La  Regione del Veneto assume ogni iniziativa volta a favorire
la dotazione in capo al SASV-CNSAS di una rete radio efficiente ed in
grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella
del SUEM 118, quando il SASV-CNSAS agisce in regime di convenzione ai
sensi  dell'art.  2  della  presente  legge;  a  tal  fine la regione
promuove  altresi'  le  opportune intese fra il SASV-CNSAS e gli enti
locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per lastipula
di  convenzioni  per  la concessione in comodato d'uso dei rispettivi
ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.