Art. 4. Rete radio 1. La Regione del Veneto assume ogni iniziativa volta a favorire la dotazione in capo al SASV-CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASV-CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'art. 2 della presente legge; a tal fine la regione promuove altresi' le opportune intese fra il SASV-CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per lastipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.