Art. 5.
                             Prestazioni

   1.   Gli  interventi  di  soccorso  ed  elisoccorso  di  carattere
sanitario,  comprensivi  di recupero e trasporto, devono considerarsi
come  prestazioni  a  carico  del  servizio  sanitario  nazionale  se
effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del
Presidente  della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative
dei  SUEM  118  verificano  e  certificano, la sussistenza o meno del
carattere sanitario degli interventi.
   2.  Gli  interventi  di  soccorso  ed elisoccorso di carattere non
sanitario,  comprensivi  di recupero e trasporto, devono considerarsi
come  prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti
da  quest'ultimo  o  riconducibili ad esso in ragione delle decisioni
assunte dalla centrale operativa del Suem 118.
   3.  La  giunta  regionale, sentito il SASV-CNSAS, entro centoventi
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  integra  e
aggiorna  il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e
non sanitario; per i residenti nella regione del Veneto la tariffa e'
ridotta del 20 per cento.
   4.  I  proventi  di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda
unita'  locale socio sanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118,
sono  destinati  al  potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi
collegati, con particolare riferimento all'area montana.