Art. 7.
                  Comitato di indirizzo e controllo

   1.  La  giunta  regionale,  sulla  base delle relazioni rese dalle
strutture  regionali  competenti  per  materia,  riferisce  a cadenza
annuale alla competente commissione consiliare.
   2.  La giunta regionale per il primo biennio di applicazione della
presente  legge  nomina un comitato di indirizzo e controllo composto
da  un  massimo  di  quattro  membri,  costituito  dai  dirigenti,  o
lorodelegati,  delle  strutture regionali competenti nelle materie di
cui   alla   presente  legge;  alle  riunioni  del  comitato  possono
partecipare  i  consiglieri  regionali  che compongono la commissione
consiliare competente per materia.