Art. 7. Comitato di indirizzo e controllo 1. La giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alla competente commissione consiliare. 2. La giunta regionale per il primo biennio di applicazione della presente legge nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o lorodelegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge; alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente per materia.