Art. 9.
                          Norma finanziaria

   1.  Alle  spese  correnti derivanti dall'attuazione della presente
legge,  quantificate  in  euro  600.000,00 a decorrere dall'esercizio
2008, si provvede:
   a)  nell'esercizio  2008  mediante prelevamento di euro 360.000,00
dall'upb U0074 «Informazione, promozione e qualita' per il turismo» e
di   euro   240.000,00   dall'upb   U0185   «Fondo  speciale  per  le
spesecorrenti», partita n. 1;
   b)  nell'esercizio  2009  mediante prelevamento di euro 360.000,00
dall'upb  U0074  e  di euro 240.000,00 dall'upb U0185 «Fondo speciale
per le spese correnti», partita n. 2.
   2.  Conseguentemente  a quanto previsto al comma 1, l'upb di nuova
istituzione  «Interventi  in  materia  di  soccorso alpino» (Funzione
Obiettivo  F0017 «Protezione civile»; Area Omogenea A0036 «Protezione
civile»)  viene  dotata  di  euro 600.000,00 nell'esercizio 2008 e di
euro 600.000,00 nell'esercizio 2009.
   3.  La  giunta  regionale  approva  e  finanzia  gli interventi di
adeguamento  e  ammodernamento dei mezzi e delle strutture presentati
dal  SASV-CNSAS  per  il  triennio  2008-2010  per un importo massimo
annuale di euro 400.000,00.