Art. 9. Norma finanziaria 1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000,00 a decorrere dall'esercizio 2008, si provvede: a) nell'esercizio 2008 mediante prelevamento di euro 360.000,00 dall'upb U0074 «Informazione, promozione e qualita' per il turismo» e di euro 240.000,00 dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spesecorrenti», partita n. 1; b) nell'esercizio 2009 mediante prelevamento di euro 360.000,00 dall'upb U0074 e di euro 240.000,00 dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 2. 2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1, l'upb di nuova istituzione «Interventi in materia di soccorso alpino» (Funzione Obiettivo F0017 «Protezione civile»; Area Omogenea A0036 «Protezione civile») viene dotata di euro 600.000,00 nell'esercizio 2008 e di euro 600.000,00 nell'esercizio 2009. 3. La giunta regionale approva e finanzia gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e delle strutture presentati dal SASV-CNSAS per il triennio 2008-2010 per un importo massimo annuale di euro 400.000,00.