ALLEGATO .
Regolamento  per  la  concessione  dei contributi a favore degli enti
locali  che  promuovono  iniziative  finalizzate  alla  diffusione  e
sviluppo  di  processi  di Agenda 21 locale previsti dell'articolo 4,
comma  17,  della  legge  regionale  2  febbraio  2005,  n.  1 (Legge
finanziaria 2005).
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione   dei  contributi  per  le  iniziative  finalizzate  alla
diffusione  e  sviluppo  di  processi  di  Agenda 21 locale, previsti
dall'art.  4,  comma  17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005).
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono processi di Agenda
21 locale quelli nei quali sono presenti tutti i seguenti elementi:
a) costituzione di un Forum;
b) redazione di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (RSA);
c) definizione di obiettivi e priorita';
d) redazione di un Piano di Azione Locale (PAL);
e)  monitoraggio,  valutazione  e  aggiornamento  del Piano di Azione
Locale (PAL).
                               Art. 2.
                     Beneficiari dei contributi
1.  Possono accedere ai contributi gli enti locali della Regione che,
in  forma  singola  o  associata,  intendono avviare od ulteriormente
sviluppare processi di Agenda 21 locale.
2.  Nel caso di iniziative da realizzarsi nell'ambito di associazioni
interregionali,  gli  enti  locali possono beneficiare dei contributi
limitatamente alla parte di iniziativa di propria competenza.
                               Art. 3.
             Termini per la presentazione delle domande
1.  I  beneficiari  di  cui  all'art.  2  che  intendono  accedere ai
contributi  presentano  la  domanda  alla  Direzione  generale  della
Regione  -  Servizio Agenda 21, di seguito denominato Servizio, dal 1
marzo al 31 marzo di ogni anno.
2.  Le domande che pervengono al di fuori dei termini di cui al comma
1   non   sono   prese   in   considerazione  e  vengono  archiviate.
Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
1.  Le  domande  di  cui  all'art.  3  sono  sottoscritte  dal legale
rappresentante  dell'ente  interessato  o,  in  caso di presentazione
della   domanda   da   piu'   enti   locali   associati,  del  legale
rappresentante  di  quello dichiarato capofila e sono corredate dalla
seguente documentazione:
a)  relazione  illustrativa  del progetto di Agenda 21 locale e degli
interventi connessi;
b) preventivo della spesa ammissibile;
c) cronogramma delle attivita' previste;
d) dichiarazione in cui l'ente locale si impegna alla copertura della
spesa che eccede l'importo del contributo eventualmente assegnato.
                               Art. 5.
                 Fasi dell'istruttoria delle domande
1.  Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini
e   corredate  da  tutti  gli  elementi  di  documentazione  previsti
dall'art. 4.
2. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:
a)  accertamento  degli  elementi  oggettivi di ammissibilita' di cui
all'art. 1;
b)  determinazione,  per  ciascuna delle domande accolte, della spesa
ammissibile a contributo;
c)  formulazione,  ai  sensi  dell'art.  7,  della  graduatoria delle
domande  presentate  e  della  misura  del  contributo  concedibile a
ciascuna di esse.
                               Art. 6.
                          Spesa ammissibile
1. Sono ammissibili a contributo:
a) le spese per il personale
b) le spese per consulenze esterne;
c)  le  spese  relative  alla  redazione  dei  Rapporti  sullo  Stato
dell'Ambiente,  dei Piani di Azione Locale e di progetti delle azioni
previste;
d)  le spese relative all'organizzazione di convegni, Forum, riunioni
dei gruppi di lavoro, con esclusione delle spese di rappresentanza;
e) le spese per cancelleria e per supporti tecnologici.
                               Art. 7.
              Criteri per la concessione dei contributi
1.  I  contributi  sono  concessi  mediante  procedura  valutativa  a
graduatoria  prevista dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 20
marzo  2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso) e successive modifiche e
integrazioni.
2.  Ai  fini  della  determinazione  della graduatoria si applicano i
seguenti punteggi:
a)  il progetto di Agenda 21 riguarda piani o programmi di competenza
dell'ente locale che devono essere realizzati: sino a punti 10;
b)    il    progetto    di   Agenda   21   coinvolge   le   strutture
tecnico-amministrative dell'ente locale: sino a punti 15;
c)  il  progetto  di  Agenda  21  individua soggetti esterni all'ente
locale  quali  partners con responsabilita' operativa di segmenti del
progetto: sino a punti 10;
d)   il   progetto   di   Agenda   21   prevede   che   le  strutture
tecnico-amministrative  dell'ente  locale  siano  parte  attiva nella
produzione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente: sino a punti 10;
e) grado di coinvolgimento della popolazione residente nel territorio
interessato dal progetto di Agenda 21: sino a punti 10;
f)  il  progetto  di  Agenda  21  prevede  l'attivazione  di percorsi
formativi rivolti al personale dell'ente locale: sino a punti 10;
g)  il  progetto  di  Agenda  21  prevede  un sistema di monitoraggio
finalizzato  al  coinvolgimento periodico del Forum nella valutazione
di impatto del progetto medesimo: sino a punti 15;
h)  il progetto di Agenda 2l coinvolge piu' Enti locali: sino a punti
10;
i) il progetto di Agenda 21 integra ambiti e iniziative diverse: sino
a punti 10.
                               Art. 8.
                        Misura dei contributi
1.  I contributi vengono concessi nella misura del 70 per cento della
spesa  riconosciuta  ammissibile  ai sensi dall'art. 6 al netto della
parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, seguendo
l'ordine  della  graduatoria  e  sino  all'esaurimento  delle risorse
iscritte nel bilancio regionale.
2.   La  determinazione  di  contributi  inferiori  viene  comunicata
all'ente  locale  che  dichiara,  entro  quarantacinque  giorni dalla
comunicazione,  di  rifiutare  il  contributo  ovvero  di  accettarlo
presentando eventualmente una revisione della domanda.
3.  L'Amministrazione  regionale  si  riserva di valutare entro venti
giorni la revisione della domanda di cui al comma 2 e di concedere il
contributo, che non puo' essere superiore al 70 per cento della spesa
riconosciuta  ammissibile  ai  sensi dall'art. 6 al netto della parte
eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.
                               Art. 9.
                Modalita' di utilizzo dei contributi
1.  Gli  enti locali sono autorizzati a utilizzare i contributi entro
il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a quello di erogazione delle
risorse.
2.  Gli  enti  locali  non possono beneficiare dei contributi per due
anni consecutivamente, salvo nel caso previsto dall'art. 8, comma 2.
                              Art. 10.
              Concessione ed erogazione del contributo
1.  Il  responsabile  del  procedimento provvede alla concessione del
contributo assegnato e alla sua contestuale erogazione.
                              Art. 11.
                   Rendicontazione del contributo
1.  I  beneficiari  devono  presentare a consuntivo, entro il mese di
febbraio del secondo anno successivo alla concessione del contributo,
la rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 42 della
legge  regionale  n.  7/2000  corredata  da  una relazione attestante
l'attivita' svolta.
                              Art. 12.
       Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati
1.  Il  Servizio  dispone a campione i controlli previsti dal comma 3
dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.
2.  Qualora il beneficiario non rendiconti il contributo ricevuto nel
termine e secondo le modalita' indicate dall'art. 11, il responsabile
del  procedimento  provvede  a  revocare  il  contributo concesso e a
richiedere  la restituzione delle somme erogate, secondo le modalita'
previste dall'art. 51 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 13.
                           Norma di rinvio
1.  Per  quanto  non  previsto  nel  presente regolamanto si rinvia a
quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 14.
                             Abrogazioni
1. Sono abrogati in particolare:
a)  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  17  maggio 2006, n.
0152/Pres.  «Regolamento  per  la  concessione di contributi a favore
degli   enti   locali  che  promuovono  iniziative  finalizzate  alla
diffusione  e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi
dell'art.  4,  comma  17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005)»;
b)  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  6  ottobre 2006, n.
0298/Pres. «Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi
a favore degli Enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla
diffusione  e  sviluppo  di  processi  di  Agenda 21 locale, ai sensi
dell'art.  4,  comma  17  della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005)».
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  Regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
Visto, il Presidente: Illy