ALLEGATO . Regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale previsti dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale, previsti dall'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). 2. Ai fini del presente regolamento si definiscono processi di Agenda 21 locale quelli nei quali sono presenti tutti i seguenti elementi: a) costituzione di un Forum; b) redazione di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (RSA); c) definizione di obiettivi e priorita'; d) redazione di un Piano di Azione Locale (PAL); e) monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano di Azione Locale (PAL). Art. 2. Beneficiari dei contributi 1. Possono accedere ai contributi gli enti locali della Regione che, in forma singola o associata, intendono avviare od ulteriormente sviluppare processi di Agenda 21 locale. 2. Nel caso di iniziative da realizzarsi nell'ambito di associazioni interregionali, gli enti locali possono beneficiare dei contributi limitatamente alla parte di iniziativa di propria competenza. Art. 3. Termini per la presentazione delle domande 1. I beneficiari di cui all'art. 2 che intendono accedere ai contributi presentano la domanda alla Direzione generale della Regione - Servizio Agenda 21, di seguito denominato Servizio, dal 1 marzo al 31 marzo di ogni anno. 2. Le domande che pervengono al di fuori dei termini di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di cui all'art. 3 sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o, in caso di presentazione della domanda da piu' enti locali associati, del legale rappresentante di quello dichiarato capofila e sono corredate dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa del progetto di Agenda 21 locale e degli interventi connessi; b) preventivo della spesa ammissibile; c) cronogramma delle attivita' previste; d) dichiarazione in cui l'ente locale si impegna alla copertura della spesa che eccede l'importo del contributo eventualmente assegnato. Art. 5. Fasi dell'istruttoria delle domande 1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall'art. 4. 2. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi: a) accertamento degli elementi oggettivi di ammissibilita' di cui all'art. 1; b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo; c) formulazione, ai sensi dell'art. 7, della graduatoria delle domande presentate e della misura del contributo concedibile a ciascuna di esse. Art. 6. Spesa ammissibile 1. Sono ammissibili a contributo: a) le spese per il personale b) le spese per consulenze esterne; c) le spese relative alla redazione dei Rapporti sullo Stato dell'Ambiente, dei Piani di Azione Locale e di progetti delle azioni previste; d) le spese relative all'organizzazione di convegni, Forum, riunioni dei gruppi di lavoro, con esclusione delle spese di rappresentanza; e) le spese per cancelleria e per supporti tecnologici. Art. 7. Criteri per la concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini della determinazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi: a) il progetto di Agenda 21 riguarda piani o programmi di competenza dell'ente locale che devono essere realizzati: sino a punti 10; b) il progetto di Agenda 21 coinvolge le strutture tecnico-amministrative dell'ente locale: sino a punti 15; c) il progetto di Agenda 21 individua soggetti esterni all'ente locale quali partners con responsabilita' operativa di segmenti del progetto: sino a punti 10; d) il progetto di Agenda 21 prevede che le strutture tecnico-amministrative dell'ente locale siano parte attiva nella produzione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente: sino a punti 10; e) grado di coinvolgimento della popolazione residente nel territorio interessato dal progetto di Agenda 21: sino a punti 10; f) il progetto di Agenda 21 prevede l'attivazione di percorsi formativi rivolti al personale dell'ente locale: sino a punti 10; g) il progetto di Agenda 21 prevede un sistema di monitoraggio finalizzato al coinvolgimento periodico del Forum nella valutazione di impatto del progetto medesimo: sino a punti 15; h) il progetto di Agenda 2l coinvolge piu' Enti locali: sino a punti 10; i) il progetto di Agenda 21 integra ambiti e iniziative diverse: sino a punti 10. Art. 8. Misura dei contributi 1. I contributi vengono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dall'art. 6 al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, seguendo l'ordine della graduatoria e sino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio regionale. 2. La determinazione di contributi inferiori viene comunicata all'ente locale che dichiara, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, di rifiutare il contributo ovvero di accettarlo presentando eventualmente una revisione della domanda. 3. L'Amministrazione regionale si riserva di valutare entro venti giorni la revisione della domanda di cui al comma 2 e di concedere il contributo, che non puo' essere superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dall'art. 6 al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento. Art. 9. Modalita' di utilizzo dei contributi 1. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse. 2. Gli enti locali non possono beneficiare dei contributi per due anni consecutivamente, salvo nel caso previsto dall'art. 8, comma 2. Art. 10. Concessione ed erogazione del contributo 1. Il responsabile del procedimento provvede alla concessione del contributo assegnato e alla sua contestuale erogazione. Art. 11. Rendicontazione del contributo 1. I beneficiari devono presentare a consuntivo, entro il mese di febbraio del secondo anno successivo alla concessione del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 corredata da una relazione attestante l'attivita' svolta. Art. 12. Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati 1. Il Servizio dispone a campione i controlli previsti dal comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. 2. Qualora il beneficiario non rendiconti il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalita' indicate dall'art. 11, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso e a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalita' previste dall'art. 51 della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente regolamanto si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Abrogazioni 1. Sono abrogati in particolare: a) il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)»; b) il decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0298/Pres. «Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi a favore degli Enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)». Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy