(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 17 ottobre 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») che prevede l'emanazione di regolamenti di attuazione; Visto il proprio decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 2004, n. 3); Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 agosto 2007, n. 6 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto regionale e al consiglio delle autonomie locali ai fini dell'acquisizione del parere previsto ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente per materia nella seduta del 12 settembre 2007; Dato atto del parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella seduta del 5 ottobre 2007; Vista la deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 2007, n. 700 con la quale e' stata approvata la modifica del decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R./2004 e' sostituito dal seguente: «4. Una copia dello statuto e' trasmessa alla provincia.».