(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del
                          17 ottobre 2007)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
   Vista  la  legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
   Vista  la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della
legge  11  febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio»)  che  prevede
l'emanazione di regolamenti di attuazione;
   Visto  il  proprio  decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (testo unico
dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria
in attuazione della legge regionale 12 gennaio 2004, n. 3);
   Vista  la  preliminare  decisione della giunta regionale 27 agosto
2007,  n.  6  adottata  previa  acquisizione  dei pareri del comitato
tecnico   della   programmazione,  del  tavolo  di  concertazione  in
agricoltura,  delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29
della  legge  regionale  n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al
tavolo  di  concertazione giunta regionale - Enti locali, e trasmessa
al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2,
dello statuto regionale e al consiglio delle autonomie locali ai fini
dell'acquisizione  del parere previsto ai sensi dell'art. 66, comma 3
dello statuto regionale;
   Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dalla  commissione
consiliare competente per materia nella seduta del 12 settembre 2007;
   Dato  atto  del  parere  favorevole  espresso  dal consiglio delle
autonomie locali nella seduta del 5 ottobre 2007;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 2007, n.
700  con  la  quale  e'  stata  approvata la modifica del decreto del
presidente  della  giunta  regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (testo
unico  dei  regolamenti regionali di attuazione della legge regionale
12  gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»);
                              E m a n a
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale
                            n. 13/R/2004

   1.  Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 13/R./2004 e' sostituito dal seguente:
   «4. Una copia dello statuto e' trasmessa alla provincia.».