Art. 10.
Modifiche  all'art.  87  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1. Il comma 4 dell'art. 87 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente:
   «4.  I  programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1,
lettera  a)  e  ai  corsi  di cui al comma 1, lettera b), numero 3) e
lettera  d)  sono stabiliti dalla provincia, sentito l'INFS e sentito
l'ente  nazionale  cinofilia  italiana  (ENCI)  per i corsi di cui al
comma 1, lettera d).».