Art. 10. Modifiche all'art. 87 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Il comma 4 dell'art. 87 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente: «4. I programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1, lettera a) e ai corsi di cui al comma 1, lettera b), numero 3) e lettera d) sono stabiliti dalla provincia, sentito l'INFS e sentito l'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) per i corsi di cui al comma 1, lettera d).».