Art. 11. Modifiche all'art. 88 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Il comma 1 dell'art. 88 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC puo' istituire forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera d).».