Art. 11.
Modifiche  all'art.  88  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1. Il comma 1 dell'art. 88 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente:
   «1.  Fermo  restando che i capi feriti in azione di caccia vengono
recuperati  dai  cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di
gestione  dell'ATC  puo'  istituire forme di recupero dei capi feriti
avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera d).».