Art. 12.
Modifiche  all'art.  89  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 89 del decreto del presidente della
giunta regionale n. 13/R/2004 e' aggiunto il seguente:
   «2-bis.   Per  il  monitoraggio  della  trichinosi  sul  cinghiale
selvatico  i  responsabili  delle squadre di caccia al cinghiale, per
ogni  stagione  venatoria,  devono consegnare alle competenti aziende
USL   almeno  quattro  sezioni  muscolari  prelevate  da  altrettanti
cinghiali selvatici abbattuti.».