Art. 12. Modifiche all'art. 89 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Dopo il comma 2 dell'art. 89 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per il monitoraggio della trichinosi sul cinghiale selvatico i responsabili delle squadre di caccia al cinghiale, per ogni stagione venatoria, devono consegnare alle competenti aziende USL almeno quattro sezioni muscolari prelevate da altrettanti cinghiali selvatici abbattuti.».