Art. 14. Modifiche all'art. 95-bis del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Dopo il comma 3 dell'art. 95-bis del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi negli appostamenti fissi ai trampolieri e ai palmipedi e trampolieri e' consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.».