Art. 14.
Modifiche  all'art.  95-bis  del  decreto del presidente della giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1.  Dopo  il  comma  3 dell'art. 95-bis del decreto del presidente
della giunta regionale n. 13/R/2004 e' aggiunto il seguente:
   «3-bis.  Durante  il  periodo  di  vigenza  di  provvedimenti  che
limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei
caradriformi  e degli anatidi negli appostamenti fissi ai trampolieri
e  ai palmipedi e trampolieri e' consentita l'utilizzazione a fini di
richiamo del piccione domestico.».