Art. 3. Sostituzione dell'art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. L'art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004, e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Uccelli utilizzabili come richiami vivi). -- 1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche, gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, fischione, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello.».