Art. 3.
Sostituzione  dell'art.  44  del  decreto del presidente della giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1.  L'art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n.
13/R/2004, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  44  (Uccelli  utilizzabili  come richiami vivi). -- 1. Sono
utilizzabili  come  richiami  vivi,  oltre alle forme domestiche, gli
uccelli  appartenenti  alle  seguenti  specie  selvatiche:  allodola,
alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, fischione, germano
reale,  marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella,
tordo bottaccio e tordo sassello.».