Art. 6. Inserimento dell'art. 54-bis nel decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Dopo l'art. 54 del decreto del presidente della giunta regionale 13/R/2004 e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Registrazione dei richiami di cattura). -- 1. La provincia provvede a registrare nel sistema informativo regionale la cessione dei richiami di cattura e tutte le successive variazioni secondo le regole stabilite dalla competente struttura della giunta regionale. 2. Tutte le variazioni riguardanti i richiami di cattura devono essere comunicate dal cacciatore alla provincia di competenza entro trenta giorni.».