Art. 6.
Inserimento  dell'art. 54-bis nel decreto del presidente della giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1.  Dopo  l'art.  54  del  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale 13/R/2004 e' inserito il seguente:
   «Art.  54-bis  (Registrazione  dei  richiami di cattura). -- 1. La
provincia  provvede a registrare nel sistema informativo regionale la
cessione  dei  richiami  di  cattura e tutte le successive variazioni
secondo  le  regole stabilite dalla competente struttura della giunta
regionale.
   2.  Tutte  le  variazioni riguardanti i richiami di cattura devono
essere  comunicate  dal cacciatore alla provincia di competenza entro
trenta giorni.».