Art. 7.
Sostituzione  dell'art.  72  del  decreto del presidente della giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1.  L'art. 72 del decreto del presidente della giunta regionale n.
13/R/2004 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  72  (Validita'  delle  autorizzazioni  per gli appostamenti
fissi).  --  1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi e' valida
per  quattro anni dalla data di rilascio. Entro sessanta giorni dalla
scadenza  della  validita'  l'interessato  puo'  chiedere  il rinnovo
dell'autorizzazione.
   2.  Dopo il primo anno di validita' il titolare deve, entro trenta
giorni  dalla scadenza annuale, inviare alla provincia l'attestazione
di pagamento della tassa di concessione regionale.
   3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:
   a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno
autorizzato;
   b)  in  caso  di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto
all'art. 68;
   c) in caso di mancato pagamento della tassa annuale di concessione
regionale da dimostrarsi con l'invio alla provincia dell'attestazione
di pagamento.
   4. La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata dalla provincia
previa diffida.
   5.  In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione
devono   essere   considerate   a   tutti   gli  effetti  come  nuove
autorizzazioni.».