Art. 7. Sostituzione dell'art. 72 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. L'art. 72 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 72 (Validita' delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi). -- 1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi e' valida per quattro anni dalla data di rilascio. Entro sessanta giorni dalla scadenza della validita' l'interessato puo' chiedere il rinnovo dell'autorizzazione. 2. Dopo il primo anno di validita' il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, inviare alla provincia l'attestazione di pagamento della tassa di concessione regionale. 3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono: a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato; b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 68; c) in caso di mancato pagamento della tassa annuale di concessione regionale da dimostrarsi con l'invio alla provincia dell'attestazione di pagamento. 4. La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata dalla provincia previa diffida. 5. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.».