Art. 9. Modifiche all'art. 77 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 1. Il comma 1 dell'art. 77 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente: «1. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994, non possono essere complessivamente usati piu' di quaranta richiami vivi, con il limite di non piu' di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.». 2. Il comma 2 dell'art. 77 del decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente: «2. Negli appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati piu' di quindici richiami vivi, di cui non piu' di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.».