Art. 9.
Modifiche  all'art.  77  del  decreto  del  presidente  della  giunta
                       regionale n. 13/R/2004

   1. Il comma 1 dell'art. 77 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente:
   «1.  Negli  appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la
forma  di  caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della legge
regionale  n.  3/1994, non possono essere complessivamente usati piu'
di  quaranta  richiami  vivi,  con  il limite di non piu' di dieci di
cattura  per  ciascuna  specie. Il limite quantitativo non si applica
alle forme domestiche.».
   2. Il comma 2 dell'art. 77 del decreto del presidente della giunta
regionale n. 13/R/2004 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Negli  appostamenti fissi il cui titolare abbia optato per la
forma  di  caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera c) della legge
regionale  n.  3/1994  e  negli  appostamenti  temporanei non possono
essere  complessivamente usati piu' di quindici richiami vivi, di cui
non  piu'  di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica
alle forme domestiche.».