Art. 3.
                        Vigilanza e controllo

   1.  La  vigilanza  ed  il  controllo  sull'attivita' di cattura e'
affidata  ai  soggetti  di  cui  all'art. 51 della legge regionale 12
gennaio  1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
«Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio»).
   2. Le province trasmettono, entro il 31 gennaio 2008, all'istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) e al competente ufficio della
giunta  regionale  una  relazione  sull'attivita'  svolta dai singoli
impianti di cattura.