Art. 3. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza ed il controllo sull'attivita' di cattura e' affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). 2. Le province trasmettono, entro il 31 gennaio 2008, all'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e al competente ufficio della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta dai singoli impianti di cattura.