Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 novembre 2007 Il vicepresidente: Gelli La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionalenella seduta del 30 ottobre 2007. (Omissis)