Art. 4.
                          Entrata in vigore

   1.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 7 novembre 2007
                      Il vicepresidente: Gelli
   La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionalenella
seduta del 30 ottobre 2007.
   (Omissis)