Art. 10.
        Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n.
8/1999,  sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi compreso il cambio
di  titolarita'  della  struttura».  2.  La  lettera  f)  del comma 1
dell'art.  11  della  legge  regionale  n. 8/1999 e' sostituita dalla
seguente:
«f)  la  temporanea  sospensione  di una o piu' attivita' per periodi
superiori  ad  un  mese  e  fino  a un anno prorogabile, per motivate
esigenze, per un ulteriore anno; ».
3.  Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale
n. 8/1999, e' inserita la seguente:
«f-bis)  la ripresa dell'attivita' sospesa ai sensi della lettera f);
».
4.  Dopo  la  lettera  f  bis)  del  comma 1 dell'art. 11 della legge
regionale n. 8/1999, e' inserita la seguente:
«f-ter) la definitiva cessazione dell'attivita'.».