Art. 10. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999 1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi compreso il cambio di titolarita' della struttura». 2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituita dalla seguente: «f) la temporanea sospensione di una o piu' attivita' per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno; ». 3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, e' inserita la seguente: «f-bis) la ripresa dell'attivita' sospesa ai sensi della lettera f); ». 4. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, e' inserita la seguente: «f-ter) la definitiva cessazione dell'attivita'.».