Art. 11. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 8/1999 1 . L'articolo 12 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Direttore sanitario - Requisiti). - - 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario. 2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanita' pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente. 4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivita' di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, purche' specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianita' nell'attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario, deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attivita' del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero. 6. Per le strutture di ricovero in fase post-acuta, i requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 1, possono: a) prevedere che le funzioni del direttore sanitario siano svolte, per quanto di competenza, da altro operatore in possesso dei titoli professionali e degli eventuali titoli di servizio indicati dai requisiti stessi. In tal caso, le funzioni di cui all'art. 13, comma 2, sono attribuite ad un medico, secondo quanto specificato dai requisiti stessi; b) disporre in merito alla presenza minima da garantire per lo svolgimento delle funzioni del direttore sanitario, anche in deroga a quanto previsto dal comma 5. 7. La funzione di direttore sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio o azionista della societa' che gestisce la struttura sanitaria. 8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.».