Art. 11.
      Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 8/1999

1  .  L'articolo 12 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  12 (Direttore sanitario - Requisiti).  -  - 1. Ogni
struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.
2.   Il   direttore   sanitario   deve   essere   in  possesso  della
specializzazione   in  una  delle  discipline  dell'area  di  sanita'
pubblica  o  in  una  disciplina  equipollente o deve aver svolto per
almeno cinque anni attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private.
3.   Nelle  strutture  monospecialistiche,  sia  ambulatoriali che di
ricovero  in  fase  post-acuta,  le  funzioni del direttore sanitario
possono   essere   svolte  anche  da  un  medico  in  possesso  della
specializzazione  nella  disciplina  cui  afferiscono  le prestazioni
svolte o in disciplina equipollente.
4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivita' di medicina
di  laboratorio,  le  funzioni del direttore sanitario possono essere
svolte,  per  quanto  di competenza, anche da un direttore tecnico in
possesso   di   laurea   specialistica   in   biologia  o  chimica  o
equipollenti,  purche'  specializzato  o in possesso di almeno cinque
anni  di  anzianita' nell'attivita' di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di direttore sanitario, deve
essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie
ed  attivita'  del  presidio,  comunque non inferiore alle dodici ore
settimanali   per  i  presidi  ambulatoriali  ed  alle  diciotto  ore
settimanali per i presidi di ricovero.
6.  Per  le  strutture  di  ricovero  in fase post-acuta, i requisiti
specifici di cui all'art. 2, comma 1, possono:
a)  prevedere  che  le funzioni del direttore sanitario siano svolte,
per  quanto  di competenza, da altro operatore in possesso dei titoli
professionali  e  degli  eventuali  titoli  di  servizio indicati dai
requisiti  stessi. In tal caso, le funzioni di cui all'art. 13, comma
2,  sono  attribuite  ad  un  medico,  secondo quanto specificato dai
requisiti stessi;
b)  disporre  in  merito  alla  presenza  minima  da garantire per lo
svolgimento delle funzioni del direttore sanitario, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 5.
7.  La  funzione  di  direttore  sanitario  e'  incompatibile  con la
qualita'  di  proprietario,  comproprietario, socio o azionista della
societa' che gestisce la struttura sanitaria.
8.  La  disposizione  del  comma  7  non  si  applica  alle strutture
ambulatoriali monospecialistiche.».