Art. 12.
        Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 8/1999

1  .  Il  comma  1  dell'art.  14 della legge regionale n. 8/1999, e'
sostituito  dal seguente: «1.  Il titolare dello studio professionale
e' tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco:
a)  ogni  variazione  che  intervenga rispetto a quanto dichiarato al
fine  del  conseguimento dell'autorizzazione o della dichiarazione di
inizio attivita';
b)  la temporanea sospensione dell'attivita' dello studio per periodi
superiori ai sei mesi;
c) la definitiva cessazione dell'attivita'.».
2.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1999 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai
commi  1  e  2, comunicano tempestivamente al sindaco ogni variazione
intervenuta nella composizione dell'associazione.».