Art. 12. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 8/1999 1 . Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1999, e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare dello studio professionale e' tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco: a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attivita'; b) la temporanea sospensione dell'attivita' dello studio per periodi superiori ai sei mesi; c) la definitiva cessazione dell'attivita'.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1999 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al sindaco ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.».