Art. 13.
      Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 8/1999

1.  L'art.  15  della  legge  regionale  n.  8/1999 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  15  (Sanzioni)  .  -   -  1 . Il sindaco dispone la
chiusura  della struttura o dello studio aperto o trasferito in altra
sede  senza  autorizzazione  o, nei casi in cui sia ammessa, senza la
dichiarazione   di   inizio   di   attivita'.   Dispone  la  chiusura
dell'attivita' ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza
autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero.
2.  Il  sindaco  dichiara altresi' la decadenza dell'autorizzazione e
dispone  la  chiusura  della struttura e dello studio, anche aperto a
seguito  di  dichiarazione  di  inizio attivita', nei quali sia stato
accertato  l'esercizio  abusivo  della professione sanitaria o in cui
siano  state  commesse  gravi  o  reiterate  inadempienze comportanti
situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.
3  .  Nei  casi  previsti  ai  commi  1  e 2 e' comminata la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di euro 3.100,00 e
un  massimo  di  euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di euro 1.550,00 e
un massimo di euro 9.300,00, nel caso di studi professionali.
4.  La nuova autorizzazione all'esercizio puo' essere rilasciata e la
nuova  dichiarazione  di  inizio  di attivita' puo' essere presentata
solo  dopo  un  anno  dal  provvedimento  di  chiusura,  in  caso  di
strutture, e dopo sei mesi in caso di studi.
5  . In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, di
carenza  dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, o di violazione di
prescrizioni  inserite nell'atto di autorizzazione, il sindaco ordina
la  rimozione  delle  inadempienze e delle irregolarita' riscontrate,
assegnando  a  tal  fine un termine compreso tra trenta e centottanta
giorni.
6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il sindaco
dispone  la sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo da uno
a sei mesi.
7.  L'attivita'  sospesa  puo'  essere  nuovamente  esercitata previo
accertamento  della  intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate.
In    caso    contrario    il    sindaco    dichiara   la   decadenza
dell'autorizzazione o vieta la prosecuzione dell'attivita' intrapresa
a seguito di' presentazione di dichiarazione di inizio attivita'.
8. L'autorizzazione all'esercizio puo' essere nuovamente rilasciata e
la   dichiarazione   di   inizio  attivita'  puo'  essere  nuovamente
presentata  solo  dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della
stessa, in caso di strutture, e dopo sei mesi in caso di studi.
9.   Nel   caso   previsto  al  comma  5  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di euro 2.100,00 e
un  massimo  di  euro  6.200,00  nel caso di strutture, e la sanzione
amministrativa  pecuniaria  compresa tra un minimo di euro 1.050,00 e
un massimo di euro 3.100,00 in caso di studi.
10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura
che  non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli
articoli   11   e  13  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro 500,00 a euro 3.100,00. Il titolare dello studio
che  non adempie agli obblighi a lui imposti dall'art. 14 e' soggetto
ad  una  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di
euro 250,00 e un massimo di euro 1.550,00.
11.  Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera f), in caso
di  accertata  chiusura  o inattivita' della struttura per un periodo
superiore  a  sei  mesi,  l'autorizzazione  decade  automaticamente e
l'attivita'  puo' essere ripresa solo a fronte della presentazione di
una nuova domanda di autorizzazione.
12.  Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b), in caso
di  accertata  chiusura  o  inattivita'  dello  studio per un periodo
superiore  ad  un  anno,  l'autorizzazione  decade  automaticamente e
l'attivita'  puo' essere ripresa solo a fronte della presentazione di
una  nuova domanda di' autorizzazione o di una nuova dichiarazione di
inizio di attivita'.».