Art. 13. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 8/1999 1. L'art. 15 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Sanzioni) . - - 1 . Il sindaco dispone la chiusura della struttura o dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione o, nei casi in cui sia ammessa, senza la dichiarazione di inizio di attivita'. Dispone la chiusura dell'attivita' ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero. 2. Il sindaco dichiara altresi' la decadenza dell'autorizzazione e dispone la chiusura della struttura e dello studio, anche aperto a seguito di dichiarazione di inizio attivita', nei quali sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini. 3 . Nei casi previsti ai commi 1 e 2 e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 3.100,00 e un massimo di euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.550,00 e un massimo di euro 9.300,00, nel caso di studi professionali. 4. La nuova autorizzazione all'esercizio puo' essere rilasciata e la nuova dichiarazione di inizio di attivita' puo' essere presentata solo dopo un anno dal provvedimento di chiusura, in caso di strutture, e dopo sei mesi in caso di studi. 5 . In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, di carenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il sindaco ordina la rimozione delle inadempienze e delle irregolarita' riscontrate, assegnando a tal fine un termine compreso tra trenta e centottanta giorni. 6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il sindaco dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo di tempo da uno a sei mesi. 7. L'attivita' sospesa puo' essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione o vieta la prosecuzione dell'attivita' intrapresa a seguito di' presentazione di dichiarazione di inizio attivita'. 8. L'autorizzazione all'esercizio puo' essere nuovamente rilasciata e la dichiarazione di inizio attivita' puo' essere nuovamente presentata solo dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della stessa, in caso di strutture, e dopo sei mesi in caso di studi. 9. Nel caso previsto al comma 5 e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 2.100,00 e un massimo di euro 6.200,00 nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.050,00 e un massimo di euro 3.100,00 in caso di studi. 10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.100,00. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'art. 14 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.550,00. 11. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera f), in caso di accertata chiusura o inattivita' della struttura per un periodo superiore a sei mesi, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attivita' puo' essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione. 12. Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b), in caso di accertata chiusura o inattivita' dello studio per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attivita' puo' essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di' autorizzazione o di una nuova dichiarazione di inizio di attivita'.».