Art. 15. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/1999 1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «1. I requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure di accreditamento, nonche' i tempi per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio sono definiti con regolamento di attuazione della presente legge.».