Art. 15.
        Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/1999

1.  Il  comma  1  dell'art.  19  della  legge  regionale n. 8/1999 e'
sostituito  dal  seguente:  «1.  I  requisiti generali e specifici, i
manuali  e  le  procedure  di  accreditamento,  nonche'  i  tempi per
l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio sono definiti
con regolamento di attuazione della presente legge.».