Art. 16.
                          Norma transitoria

1 . Gli studi professionali gia' in esercizio, ai sensi dell'art. 17,
comma  6-bis,  della legge regionale n. 8/1999, presentano domanda di
autorizzazione,  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente  legge,  al  sindaco  del comune competente. Sono esclusi da
tale  obbligo  gli  studi  professionali che hanno gia' presentato la
domanda  di  autorizzazione  di  cui  alla deliberazione della Giunta
regionale  del 20 marzo 2006, n. 197. 2. Prima dell'entrata in vigore
del  regolamento  contenente  i requisiti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  c-bis), della legge regionale n. 8/1999, l'apertura di nuovi
studi  o  il  verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 6,
comma  2,  della  legge  regionale  n.  8/1999  e'  subordinata  alla
presentazione  della  domanda di autorizzazione con dichiarazione del
richiedente   che   attesti   il   rispetto   di   idonee  condizioni
igienico-sanitarie, delle procedure di disinfezione e sterilizzazione
e il possesso della dotazione minima per la gestione dell'emergenza.
3. Dopo l'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di
cui  all'art.  1,  comma  1, lettera c bis), della legge regionale n.
8/1999,  gli  studi  di  cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a presentare
domanda   di   autorizzazione,   o,   ricorrendone   i   presupposti,
dichiarazione  di  inizio  attivita',  entro  i termini stabiliti dal
regolamento  e  senza  la  possibilita' di beneficiare dei termini di
adeguamento  di  cui  all'art.  17, comma 6, della legge regionale n.
8/1999.
4.   Fino  all'approvazione  da  parte  della  Giunta  regionale  dei
regolamenti  di  attuazione  della presente legge, da emanarsi per le
strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), entro un anno e per
gli  studi  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera b), entro sei mesi,
mantengono  la  propria  validita' gli atti precedentemente approvati
dal  Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della
legge regionale n. 8/1999.
La  presente  legge  e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 12 novembre 2007
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 30 ottobre 2007.