Art. 16. Norma transitoria 1 . Gli studi professionali gia' in esercizio, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge regionale n. 8/1999, presentano domanda di autorizzazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al sindaco del comune competente. Sono esclusi da tale obbligo gli studi professionali che hanno gia' presentato la domanda di autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2006, n. 197. 2. Prima dell'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale n. 8/1999, l'apertura di nuovi studi o il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 8/1999 e' subordinata alla presentazione della domanda di autorizzazione con dichiarazione del richiedente che attesti il rispetto di idonee condizioni igienico-sanitarie, delle procedure di disinfezione e sterilizzazione e il possesso della dotazione minima per la gestione dell'emergenza. 3. Dopo l'entrata in vigore del regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), della legge regionale n. 8/1999, gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a presentare domanda di autorizzazione, o, ricorrendone i presupposti, dichiarazione di inizio attivita', entro i termini stabiliti dal regolamento e senza la possibilita' di beneficiare dei termini di adeguamento di cui all'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 8/1999. 4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei regolamenti di attuazione della presente legge, da emanarsi per le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), entro un anno e per gli studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), entro sei mesi, mantengono la propria validita' gli atti precedentemente approvati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 8/1999. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 novembre 2007 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2007.