Art. 2.
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/1999

1.  Il  comma  1  dell'art.  2  della  legge  regionale  n. 8/1999 e'
sostituito  dal  seguente:  «1 . Fatti salvi i requisiti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione
dell'atto  di  indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita'
sanitarie  da  parte  delle  strutture  pubbliche  e  private),  sono
definiti  con  regolamenti attuativi della presente legge i requisiti
generali e specifici per:
a) le strutture di cui all'art. 1 comma 1, lettera a);
b)  gli  studi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera c bis), con
l'individuazione   di   requisiti  differenziati  in  relazione  alla
maggiore  o minore invasivita' delle procedure effettuate o a rischio
per l'utente.».