Art. 2. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/1999 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «1 . Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), sono definiti con regolamenti attuativi della presente legge i requisiti generali e specifici per: a) le strutture di cui all'art. 1 comma 1, lettera a); b) gli studi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), con l'individuazione di requisiti differenziati in relazione alla maggiore o minore invasivita' delle procedure effettuate o a rischio per l'utente.».