Art. 3. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 1 . Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, e' inserita la seguente: «f-bis) ogni altra struttura che eroghi le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).». 2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «2. Sono altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi professionali singoli o associati per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, nonche' procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attivita' clinica, con refertazione per terzi, individuati dal regolamento di cui all'art. 2.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' gli studi, individuati dal regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasivita' o di minor rischio per l'utente.». 4. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 la parola: «altresi» e' soppressa.