Art. 3.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/1999

1  . Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale
n.  8/1999, e' inserita la seguente: «f-bis) ogni altra struttura che
eroghi le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).».
2.  Il  comma  2  dell'art.  5  della  legge  regionale  n. 8/1999 e'
sostituito dal seguente:
«2.  Sono altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi professionali
singoli   o   associati   per   l'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale,  relativamente  agli  studi odontoiatrici, medici e di
altre  professioni  sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni
di   chirurgia   ambulatoriale   ovvero   procedure   diagnostiche  e
terapeutiche  di particolare complessita' o che comportino un rischio
per  il  paziente,  nonche'  procedure di diagnostica strumentale non
complementari  all'attivita'  clinica,  con  refertazione  per terzi,
individuati dal regolamento di cui all'art. 2.».
3.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, e'
inserito il seguente:
«2-bis.  Sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' gli studi,
individuati dal regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1,
comma  1,  lettera  c  bis),  che effettuano procedure terapeutiche e
diagnostiche di minore invasivita' o di minor rischio per l'utente.».
4. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 la parola:
«altresi» e' soppressa.