Art. 4. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 8/1999 1. L'art. 6 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Autorizzazione e dichiarazione di inizio attivita). - 1 . Le richieste di autorizzazione per le strutture sanitarie e gli studi professionali nonche' le dichiarazioni di inizio attivita' per gli studi professionali, sono subordinate all'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'art. 1. 2. Sono oggetto di' autorizzazione o di dichiarazione di inizio attivita': a) l'apertura e l'esercizio; b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attivita'; c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonche' le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformita' della struttura ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1; d) il trasferimento in altra sede.».