Art. 4.
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 8/1999

1.  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  8/1999  e' sostituito dal
seguente:   «Art.   6.  (Autorizzazione  e  dichiarazione  di  inizio
attivita).  -  1  .  Le  richieste di autorizzazione per le strutture
sanitarie  e  gli  studi  professionali  nonche'  le dichiarazioni di
inizio  attivita'  per  gli  studi  professionali,  sono  subordinate
all'esistenza  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,  in
relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'art. 1.
2.  Sono  oggetto  di'  autorizzazione  o  di dichiarazione di inizio
attivita':
a) l'apertura e l'esercizio;
b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attivita';
c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonche' le trasformazioni
interne se ed in quanto incidano sulla conformita' della struttura ai
requisiti di cui all'art. 2, comma 1;
d) il trasferimento in altra sede.».