Art. 5. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneita' nelle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e nella formulazione degli atti di autorizzazione, anche in relazione all'obbligo di tenuta dell'elenco degli autorizzati ed all'eventuale successivo avvio di procedimenti di accreditamento.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999, e' inserito il seguente: «2-bis. Per la formulazione degli atti autorizzativi e la presentazione delle relative domande la Giunta regionale indica: a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda, e negli atti comunali per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, del presidio o studio, e delle attivita' svolte; b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda, con riferimento a ciascuno dei punti che formano oggetto di autorizzazione, previsti dall'art. 6, comma 2.».