Art. 5.
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8/1999

1.  Il  comma  2  dell'art.  7  della  legge  regionale  n. 8/1999 e'
sostituito  dal  seguente: «2. La Giunta regionale fornisce ai comuni
le  indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneita' nelle
modalita' di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di
prevenzione  delle  aziende  USL  e  nella formulazione degli atti di
autorizzazione,  anche in relazione all'obbligo di tenuta dell'elenco
degli  autorizzati  ed all'eventuale successivo avvio di procedimenti
di accreditamento.».
2.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999, e'
inserito il seguente:
«2-bis.   Per   la   formulazione   degli  atti  autorizzativi  e  la
presentazione delle relative domande la Giunta regionale indica:
a)  gli  elementi  che  debbono  obbligatoriamente essere esplicitati
nella  domanda, e negli atti comunali per consentire l'individuazione
del  soggetto  richiedente,  del presidio o studio, e delle attivita'
svolte;
b)  la  documentazione  che  deve  essere  allegata alla domanda, con
riferimento   a   ciascuno   dei   punti   che   formano  oggetto  di
autorizzazione, previsti dall'art. 6, comma 2.».