Art. 6.
     Inserimento dell'art. 7 bis della legge regionale n. 8/1999

1.  Dopo  l'art.  7  della  legge  regionale n. 8/1999 e' inserito il
seguente:  «Art. 7-bis (Dichiarazione di inizio dell'attivita).  -  -
1.  Gli studi, nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 bis, presentano
la  dichiarazione  di inizio dell'attivita' per le fattispecie di cui
all'art. 6, comma 2.
2. La dichiarazione deve essere inviata dal professionista al sindaco
almeno   trenta  giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita'  o  della
realizzazione della variazione.
3.  Il  sindaco,  entro  il  termine di trenta giorni dal ricevimento
della dichiarazione, nel caso di accertata carenza delle condizioni o
dei  requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di
inizio   o  prosecuzione  dell'attivita'  o  di  realizzazione  delle
variazioni  previste,  ed  ordina  la rimozione dei relativi effetti,
salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere
le  carenze  rilevate  entro  un termine fissato dall'amministrazione
comunale.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, l'attivita' puo' essere iniziata
e  le  variazioni  attuate  allo scadere del termine di trenta giorni
dalla  data  di  presentazione  della  dichiarazione. Contestualmente
all'inizio  dell'attivita'  o  alla  realizzazione  delle  variazioni
oggetto  della  dichiarazione, il professionista ne da' comunicazione
al sindaco.
5.  Per  la  presentazione delle dichiarazioni di inizio attivita' la
Giunta regionale indica:
a)  gli  elementi  che  debbono  obbligatoriamente essere esplicitati
nella  dichiarazione  per  consentire  l'individuazione  del soggetto
richiedente, dello studio e delle attivita' svolte;
b) la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione, con
riferimento  a  ciascuna  delle  fattispecie  che  formano oggetto di
autorizzazione, previste dall'art. 6, comma 2.
6.  Il  sindaco  puo'  in ogni momento procedere a verifiche, anche a
campione,  delle dichiarazioni di cui al comma 1. La Giunta regionale
fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta
omogeneita'  nelle  modalita' di svolgimento delle verifiche da parte
dei dipartimenti di prevenzione.
7.  Delle  dichiarazioni  di inizio dell'attivita' o di variazioni, e
degli  eventuali  provvedimenti  successivamente adottati, il sindaco
da' comunicazione secondo quanto previsto all'art. 8.».