Art. 6. Inserimento dell'art. 7 bis della legge regionale n. 8/1999 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Dichiarazione di inizio dell'attivita). - - 1. Gli studi, nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 bis, presentano la dichiarazione di inizio dell'attivita' per le fattispecie di cui all'art. 6, comma 2. 2. La dichiarazione deve essere inviata dal professionista al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' o della realizzazione della variazione. 3. Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, nel caso di accertata carenza delle condizioni o dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di inizio o prosecuzione dell'attivita' o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'amministrazione comunale. 4. Salvo quanto previsto al comma 3, l'attivita' puo' essere iniziata e le variazioni attuate allo scadere del termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attivita' o alla realizzazione delle variazioni oggetto della dichiarazione, il professionista ne da' comunicazione al sindaco. 5. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attivita' la Giunta regionale indica: a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella dichiarazione per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, dello studio e delle attivita' svolte; b) la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione, con riferimento a ciascuna delle fattispecie che formano oggetto di autorizzazione, previste dall'art. 6, comma 2. 6. Il sindaco puo' in ogni momento procedere a verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni di cui al comma 1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneita' nelle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione. 7. Delle dichiarazioni di inizio dell'attivita' o di variazioni, e degli eventuali provvedimenti successivamente adottati, il sindaco da' comunicazione secondo quanto previsto all'art. 8.».