Art. 7.
      Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 8/1999

1.  L'articolo  8  della  legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  8  (Trasmissione  degli  atti autorizzativi e delle
dichiarazioni  di  inizio  attivita).   -   - 1. Il sindaco trasmette
all'azienda USL competente per territorio, alla Giunta regionale e al
competente  ordine  provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia
di  tutti  gli  atti  autorizzativi  rilasciati ai sensi dell'art. 6,
nonche'  le  pronunce  di decadenza di autorizzazioni precedentemente
rilasciate,   provvedendo   in   via   prioritaria  al  trasferimento
all'azienda   USL   competente   e   alla   Giunta  regionale,  delle
informazioni  per  via telematica nell'ambito del sistema informativo
sanitario regionale.
2.   Nel   caso   in   cui   l'autorizzazione  sia  sostituita  dalla
dichiarazione   di  inizio  di  attivita',  il  sindaco,  provvede  a
trasmettere,  alla  competente  azienda  USL, alla Giunta regionale e
all'ordine  provinciale  dei  medici e degli odontoiatri, copia della
dichiarazione  medesima  e  di  ogni  altro provvedimento assunto con
riferimento allo studio.
3.  La  Giunta  regionale  cura  la tenuta dell'elenco aggiornato dei
soggetti autorizzati o per i quali sia stata presentata dichiarazione
di   inizio   attivita'   e,   con  cadenza  annuale,  provvede  alla
pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana dei
soggetti  autorizzati;  la  Giunta  regionale  garantisce  a  tutti i
soggetti interessati l'accesso ai relativi dati.».