Art. 7. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 8/1999 1. L'articolo 8 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Trasmissione degli atti autorizzativi e delle dichiarazioni di inizio attivita). - - 1. Il sindaco trasmette all'azienda USL competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 6, nonche' le pronunce di decadenza di autorizzazioni precedentemente rilasciate, provvedendo in via prioritaria al trasferimento all'azienda USL competente e alla Giunta regionale, delle informazioni per via telematica nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale. 2. Nel caso in cui l'autorizzazione sia sostituita dalla dichiarazione di inizio di attivita', il sindaco, provvede a trasmettere, alla competente azienda USL, alla Giunta regionale e all'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia della dichiarazione medesima e di ogni altro provvedimento assunto con riferimento allo studio. 3. La Giunta regionale cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati o per i quali sia stata presentata dichiarazione di inizio attivita' e, con cadenza annuale, provvede alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana dei soggetti autorizzati; la Giunta regionale garantisce a tutti i soggetti interessati l'accesso ai relativi dati.».