Art. 8. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/1999 1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/1999 e' inserito il seguente: «4 bis. Dell'avvenuta verifica mediante autocertificazione il sindaco da' comunicazione secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 1.».