Art. 8.
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/1999

1.  Dopo  il  comma  4 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/1999 e'
inserito   il  seguente:  «4  bis.  Dell'avvenuta  verifica  mediante
autocertificazione  il sindaco da' comunicazione secondo le modalita'
previste dall'art. 8, comma 1.».