Art. 9. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 8/1999 1. L'articolo 10 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Pubblicita' sanitaria). - - 1. La pubblicita' sanitaria, in qualunque forma effettuata, e' consentita nel rispetto dei criteri di veridicita', trasparenza e decoro definiti dagli ordini e collegi professionali competenti. 2. La pubblicita' sanitaria effettuata tramite istallazione di mezzi pubblicitari di tipo urbanistico e' consentita previa autorizzazione del sindaco.».