Art. 9.
      Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 8/1999

1.  L'articolo  10  della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal
seguente:  «Art.  10 (Pubblicita' sanitaria).  -  - 1. La pubblicita'
sanitaria,  in qualunque forma effettuata, e' consentita nel rispetto
dei  criteri  di  veridicita',  trasparenza  e  decoro definiti dagli
ordini e collegi professionali competenti.
2.  La pubblicita' sanitaria effettuata tramite istallazione di mezzi
pubblicitari  di tipo urbanistico e' consentita previa autorizzazione
del sindaco.».