Art. 3
   Criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati

1.  Il  contributo  straordinario  e' erogato ai soggetti danneggiati
dagli  eventi  di  cui all'art. 1 i quali, al verificarsi dell'evento
alluvionale,  abbiano  avanzato  al  comune istanza di indennizzo. 2.
Sono  escluse  dal contributo le persone fisiche e giuridiche diverse
da  quelle  che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, salvo i
successori a titolo universale delle persone fisiche destinatarie del
contributo di cui all'art. 1.
3.  I  comuni  erogano  la somma ricevuta secondo criteri e procedure
individuate dai singoli comuni, destinandone comunque almeno l'80 per
cento a proprietari e detentori di civili abitazioni per danni subiti
a beni mobili o immobili.
4.  A  coloro  che  hanno  gia'  ricevuto  a  titolo  di  contributo,
risarcimento danni o indennizzo da enti pubblici e privati, una somma
superiore  a quella derivante dall'applicazione dei criteri di cui al
comma 3, non e' erogato alcun contributo.