Art. 3 Criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati 1. Il contributo straordinario e' erogato ai soggetti danneggiati dagli eventi di cui all'art. 1 i quali, al verificarsi dell'evento alluvionale, abbiano avanzato al comune istanza di indennizzo. 2. Sono escluse dal contributo le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, salvo i successori a titolo universale delle persone fisiche destinatarie del contributo di cui all'art. 1. 3. I comuni erogano la somma ricevuta secondo criteri e procedure individuate dai singoli comuni, destinandone comunque almeno l'80 per cento a proprietari e detentori di civili abitazioni per danni subiti a beni mobili o immobili. 4. A coloro che hanno gia' ricevuto a titolo di contributo, risarcimento danni o indennizzo da enti pubblici e privati, una somma superiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3, non e' erogato alcun contributo.