Art. 4
                        Obbligo di rendiconto

1. Il contributo straordinario di cui alla presente legge e' soggetto
ad  obbligo  di rendiconto di cui all'art. 1 della legge regionale 11
luglio   2006,   n.   31   (disposizioni  in  materia  di  contributi
straordinari  concessi dalla Regione agli enti locali). A tal fine, i
comuni   beneficiari   presentano  annualmente,  entro  il  31  marzo
dell'anno   successivo,  alla  Regione  una  relazione  in  cui  sono
evidenziati  i criteri adottati, le somme erogate ai danneggiati e le
eventuali   economie   da  riversare  alla  Regione.  2.  La  mancata
presentazione  della  documentazione  di  cui al comma 1 determina la
revoca dei contributi.