Art. 4 Obbligo di rendiconto 1. Il contributo straordinario di cui alla presente legge e' soggetto ad obbligo di rendiconto di cui all'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). A tal fine, i comuni beneficiari presentano annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Regione una relazione in cui sono evidenziati i criteri adottati, le somme erogate ai danneggiati e le eventuali economie da riversare alla Regione. 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 determina la revoca dei contributi.