Art. 2
                       Centri multifunzionali

1. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalita' economica e
sociale,  i  comuni  possono  costituire  centri multifunzionali, nei
quali  concentrare  lo  svolgimento  di  piu' attivita' e servizi, in
particolare  di  servizi  pubblici  di  sportello  ai  cittadini e di
attivita'  e  servizi  di  prossimita',  nel  rispetto  della vigente
normativa  che  disciplina dette attivita' e servizi. 2. I servizi di
prossimita'  attivabili  nei centri multifunzionali di cui al comma 1
sono:
a) quelli erogati da soggetti privati ed essenziali per la vita delle
Comunita' locali, di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale 27
luglio  2004,  n. 39 (norme a favore dei comuni montani e dei piccoli
comuni  in  situazione  di  disagio. Modifiche alla legge regionale 7
maggio  1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di
piani  di recupero del patrimonio edilizio esistente». Modifiche alla
legge   regionale   2  novembre  1999,  n.  58  «Norme  sulla  tutela
dell'artigianato  artistico  e tradizionale toscano e disposizioni in
materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»);
b) quelli erogati da soggetti pubblici e privati e comunque utili per
la  vita  delle  comunita' locali, quali i servizi di e-governement e
telematici erogati tramite punti di accesso assistito, di riscossione
delle   entrate   comunali,  di  tesoreria,  ambientali,  energetici,
postali, artigianali, turistici, culturali, di volontariato ed altri.
3.  Ai fini del comma 1, sono considerati territori caratterizzati da
rischi di marginalita' economica e sociale:
a)  i  territori  montani  dei  comuni  che, nella graduatoria di cui
all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, risultano con indice del
disagio superiore alla media regionale;
b)   i   territori   nei   quali  possono  essere  costituiti  empori
polifunzionali ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 febbraio
2005,  n.  28  (codice  del  commercio,  testo  unico  in  materia di
commercio  in  sede  fissa,  su  aree  pubbliche, somministrazione di
alimenti  e  bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e periodica e
distribuzione di carburanti).
4.  I  comuni  e  gli  altri  soggetti  pubblici  interessati possono
destinare  risorse  per la realizzazione, l'attivazione e il sostegno
alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.