Art. 2 Centri multifunzionali 1. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalita' economica e sociale, i comuni possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di piu' attivita' e servizi, in particolare di servizi pubblici di sportello ai cittadini e di attivita' e servizi di prossimita', nel rispetto della vigente normativa che disciplina dette attivita' e servizi. 2. I servizi di prossimita' attivabili nei centri multifunzionali di cui al comma 1 sono: a) quelli erogati da soggetti privati ed essenziali per la vita delle Comunita' locali, di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente». Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»); b) quelli erogati da soggetti pubblici e privati e comunque utili per la vita delle comunita' locali, quali i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, di riscossione delle entrate comunali, di tesoreria, ambientali, energetici, postali, artigianali, turistici, culturali, di volontariato ed altri. 3. Ai fini del comma 1, sono considerati territori caratterizzati da rischi di marginalita' economica e sociale: a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale; b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio, testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). 4. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l'attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.