Art. 3 Contributo regionale 1. La Regione attribuisce contributi per sostenere i comuni che si associano per assumere le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera b). 2. Con regolamento regionale sono stabiliti requisiti, condizioni e modalita' per la concessione e la quantificazione dei contributi, nonche' i casi e le modalita' della loro revoca. Si osservano comunque i seguenti criteri: a) il contributo e' concesso alle aggregazioni di comuni nelle quali sono in corso forme associative costituite e operanti ai sensi della legislazione vigente, mediante le quali e' effettuata la rilevazione delle situazioni di disagio di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), in cui versano i singoli territori comunali e sono individuate ed attuate per ciascuno di detti territori le iniziative per farvi fronte; la concessione puo' essere limitata alle aggregazioni costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni); b) i contributi sono concessi sulla base di espressa richiesta; puo' prescindersi da espressa richiesta per le forme associative di cui alla lettera a) che hanno conseguito l'incentivazione di cui alla legge regionale n. 40/2001; c) nella individuazione delle aggregazioni destinatarie dei contributi e nella quantificazione dei contributi medesimi si tiene conto, anche in modo differenziale per ciascun anno di concessione del contributo, di uno o piu' dei seguenti elementi, considerati singolarmente o in combinazione tra di loro: 1) dei territori che versano in situazioni di maggior disagio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), a tal fine preordinando criteri oggettivi di individuazione di detto disagio in relazione ai servizi e alle attivita' per i quali si riscontra carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento; 2) dei territori che versano in situazioni di maggior disagio ai sensi della legge regionale n. 39/2004; 3) dei territori in cui sono attivati o si prevede che siano attivati i centri multifunzionali di cui all'art. 2; d) gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti; e) per l'individuazione dei casi di revoca e per la disciplina del relativo procedimento si provvede, per quanto applicabile in relazione alle finalita' della presente legge e ai criteri indicati nelle lettere precedenti, in analogia e in connessione con quanto previsto dalla disciplina di cui alla legge regionale n. 40/2001 e dai provvedimenti attuativi; in alternativa alla revoca puo' essere prevista la non corresponsione del contributo, in tutto o in parte, per gli anni successivi. 3. I contributi concessi sono utilizzati unicamente per le finalita' previste dal presente articolo e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi di altre disposizioni di legge. 4. Negli anni 2007, 2008 e 2009 i contributi sono concessi per far fronte alle situazioni di maggior disagio nella fruizione del servizio postale.