Art. 3
                        Contributo regionale

1.  La  Regione  attribuisce contributi per sostenere i comuni che si
associano  per  assumere  le  iniziative  di cui all'art. 1, comma 2,
lettera  b).  2.  Con regolamento regionale sono stabiliti requisiti,
condizioni  e  modalita'  per la concessione e la quantificazione dei
contributi,  nonche'  i  casi  e  le  modalita' della loro revoca. Si
osservano comunque i seguenti criteri:
a)  il contributo e' concesso alle aggregazioni di comuni nelle quali
sono  in corso forme associative costituite e operanti ai sensi della
legislazione  vigente, mediante le quali e' effettuata la rilevazione
delle  situazioni  di disagio di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
in  cui  versano  i  singoli territori comunali e sono individuate ed
attuate  per  ciascuno  di  detti  territori  le iniziative per farvi
fronte;   la  concessione  puo'  essere  limitata  alle  aggregazioni
costituite  e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001,
n.  40  (disposizioni  in  materia  di  riordino  territoriale  e  di
incentivazione delle forme associative di comuni);
b)  i contributi sono concessi sulla base di espressa richiesta; puo'
prescindersi  da  espressa  richiesta per le forme associative di cui
alla  lettera  a)  che  hanno conseguito l'incentivazione di cui alla
legge regionale n. 40/2001;
c)   nella   individuazione   delle   aggregazioni  destinatarie  dei
contributi  e  nella quantificazione dei contributi medesimi si tiene
conto,  anche  in  modo differenziale per ciascun anno di concessione
del  contributo,  di  uno  o  piu' dei seguenti elementi, considerati
singolarmente o in combinazione tra di loro:
1)  dei  territori  che  versano  in situazioni di maggior disagio ai
sensi  dell'art.  1,  comma  2,  lettera  b), a tal fine preordinando
criteri  oggettivi di individuazione di detto disagio in relazione ai
servizi   e   alle  attivita'  per  i  quali  si  riscontra  carenza,
rarefazione o inadeguato funzionamento;
2)  dei  territori  che  versano  in situazioni di maggior disagio ai
sensi della legge regionale n. 39/2004;
3) dei territori in cui sono attivati o si prevede che siano attivati
i centri multifunzionali di cui all'art. 2;
d)  gli  enti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare una
relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti;
e)  per  l'individuazione  dei casi di revoca e per la disciplina del
relativo   procedimento   si  provvede,  per  quanto  applicabile  in
relazione  alle  finalita' della presente legge e ai criteri indicati
nelle  lettere  precedenti,  in  analogia e in connessione con quanto
previsto  dalla  disciplina  di cui alla legge regionale n. 40/2001 e
dai  provvedimenti  attuativi; in alternativa alla revoca puo' essere
prevista  la  non corresponsione del contributo, in tutto o in parte,
per gli anni successivi.
3.  I contributi concessi sono utilizzati unicamente per le finalita'
previste  dal presente articolo e sono cumulabili con quelli concessi
ai sensi di altre disposizioni di legge.
4.  Negli  anni  2007, 2008 e 2009 i contributi sono concessi per far
fronte  alle  situazioni  di  maggior  disagio  nella  fruizione  del
servizio postale.