Art. 4 Contributo regionale per gli anni 2007 e 2008 1. Per gli anni 2007 e 2008, per far fronte alle situazioni di maggior disagio verificatesi nella fruizione del servizio postale nei territori piu' svantaggiati, il contributo regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, e' concesso, a domanda, ai singoli comuni, con le modalita' e sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della giunta regionale e' adottata osservando i seguenti criteri: a) il contributo puo' essere richiesto dai comuni che si trovano in una delle seguenti situazioni: 1) avere nel proprio territorio un solo ufficio postale, di tipo marginale; per ufficio postale marginale si intende l'ufficio postale che, ai sensi della classificazione in uso di Poste italiane S.p.a., e' classificato «Cluster C» o considerato «modulare» ed e', anche per effetto della riorganizzazione della rete postale, ad orario ridotto; 2) avere territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (norme in materia di Comunita' montane) e presentare un indice di disagio postale presunto superiore al 30 per cento; per indice di disagio postale si intende la percentuale di uffici di cui al numero 1), localizzati nelle frazioni di un comune, calcolata sul numero complessivo degli uffici postali localizzati nel comune medesimo; 3) avere territorio classificato montano ai sensi della legge regionale n. 82/2000 e presentare, nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, un indice del disagio pari o superiore alla media regionale; 4) pur non avendo territorio classificato montano, presentare un indice del disagio pari o superiore alla media regionale nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, e, inoltre, presentare un indice di disagio postale presunto superiore al 30 per cento; b) il contributo e' concesso a condizione che sia indicata l'effettiva sussistenza nel territorio di disagi nella fruizione del servizio postale e siano indicate le iniziative assunte o che si intendono assumere per farvi fronte; c) le risorse sono attribuite in misura uguale per ogni comune che risponde ai requisiti e alle condizioni stabiliti; possono essere individuate la misura minima e massima del contributo concedibile e le eventuali correzioni del sistema di calcolo in relazione alle risorse disponibili. Se la misura minima non consente la concessione del contributo a tutti i comuni richiedenti, i contributi sono attribuiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando priorita' anzitutto ai comuni che rientrano in ciascun gruppo indicato alla lettera a), nell'ordine ivi previsto; all'interno di ciascun gruppo, e' data priorita' ai comuni che hanno un indice di disagio postale maggiore e, tra questi, ai comuni che risultano con maggiori valori dell'indice del disagio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004. 2. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente articolo e' tenuto a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, salvo che abbia gia' documentato, con la domanda di contributo, le iniziative e le spese gia' effettuate. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata presentazione della relazione. Si applica l'art. 2, comma 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). La mancata presentazione della relazione per il contributo del 2007 o la sua utilizzazione per finalita' diverse comporta altresi' l'impossibilita' di accedere al contributo per l'anno 2008. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente comma.