Art. 4
            Contributo regionale per gli anni 2007 e 2008

1.  Per  gli  anni  2007  e  2008,  per far fronte alle situazioni di
maggior disagio verificatesi nella fruizione del servizio postale nei
territori  piu'  svantaggiati,  il  contributo regionale, in deroga a
quanto  previsto  dall'art.  3,  e'  concesso,  a domanda, ai singoli
comuni,  con  le  modalita'  e  sulla  base  dei  requisiti  e  delle
condizioni  stabiliti  con  deliberazione  della Giunta regionale. La
deliberazione   della  giunta  regionale  e'  adottata  osservando  i
seguenti  criteri:  a) il contributo puo' essere richiesto dai comuni
che si trovano in una delle seguenti situazioni:
1)  avere  nel  proprio  territorio  un solo ufficio postale, di tipo
marginale; per ufficio postale marginale si intende l'ufficio postale
che,  ai sensi della classificazione in uso di Poste italiane S.p.a.,
e' classificato «Cluster C» o considerato «modulare» ed e', anche per
effetto della riorganizzazione della rete postale, ad orario ridotto;
2)  avere  territorio  classificato  montano  ai  sensi  della  legge
regionale  28  dicembre  2000,  n.  82 (norme in materia di Comunita'
montane) e presentare un indice di disagio postale presunto superiore
al  30  per  cento;  per  indice  di  disagio  postale  si intende la
percentuale di uffici di cui al numero 1), localizzati nelle frazioni
di  un  comune, calcolata sul numero complessivo degli uffici postali
localizzati nel comune medesimo;
3)  avere  territorio  classificato  montano  ai  sensi  della  legge
regionale  n. 82/2000 e presentare, nella graduatoria di cui all'art.
2  della  legge  regionale  n.  39/2004, un indice del disagio pari o
superiore alla media regionale;
4)  pur  non  avendo  territorio  classificato montano, presentare un
indice  del  disagio  pari  o  superiore  alla  media regionale nella
graduatoria  di  cui  all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, e,
inoltre,  presentare  un indice di disagio postale presunto superiore
al 30 per cento;
b)   il   contributo  e'  concesso  a  condizione  che  sia  indicata
l'effettiva  sussistenza nel territorio di disagi nella fruizione del
servizio  postale  e  siano  indicate  le iniziative assunte o che si
intendono assumere per farvi fronte;
c)  le  risorse  sono attribuite in misura uguale per ogni comune che
risponde  ai  requisiti  e  alle condizioni stabiliti; possono essere
individuate  la  misura minima e massima del contributo concedibile e
le  eventuali  correzioni  del  sistema  di calcolo in relazione alle
risorse  disponibili. Se la misura minima non consente la concessione
del  contributo  a  tutti  i  comuni  richiedenti,  i contributi sono
attribuiti,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse disponibili, dando
priorita'  anzitutto  ai  comuni  che  rientrano  in  ciascun  gruppo
indicato  alla  lettera  a), nell'ordine ivi previsto; all'interno di
ciascun  gruppo,  e'  data priorita' ai comuni che hanno un indice di
disagio  postale  maggiore e, tra questi, ai comuni che risultano con
maggiori valori dell'indice del disagio di cui all'art. 2 della legge
regionale n. 39/2004.
2.  Il comune beneficiario del contributo di cui al presente articolo
e'  tenuto  a  presentare una relazione sulle iniziative intraprese e
sui  risultati  raggiunti,  salvo  che abbia gia' documentato, con la
domanda di contributo, le iniziative e le spese gia' effettuate. Alla
revoca  del  contributo  si  procede  unicamente  in  caso di mancata
presentazione  della  relazione.  Si  applica l'art. 2, comma 3 della
legge  regionale  11  luglio  2006, n. 31 (disposizioni in materia di
contributi  straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). La
mancata presentazione della relazione per il contributo del 2007 o la
sua   utilizzazione   per   finalita'   diverse   comporta   altresi'
l'impossibilita'  di  accedere  al contributo per l'anno 2008. Con la
deliberazione di cui al comma 1 sono stabiliti termini e modalita' di
attuazione del presente comma.