Art. 6
                         Clausola valutativa

1.  Al  termine di ciascuna annualita' di applicazione della presente
legge,  la  giunta  regionale  presenta  al  consiglio  regionale  un
rapporto  che  da'  conto  delle  modalita' attuative e dei risultati
della   legge   stessa.   In   particolare  detto  rapporto  contiene
informazioni  concernenti: a) le richieste di contributo presentate e
i contributi assegnati;
b) la tipologia di problematiche evidenziate nelle richieste;
c) le caratteristiche dei progetti finanziati.