Art. 6 Clausola valutativa 1. Al termine di ciascuna annualita' di applicazione della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un rapporto che da' conto delle modalita' attuative e dei risultati della legge stessa. In particolare detto rapporto contiene informazioni concernenti: a) le richieste di contributo presentate e i contributi assegnati; b) la tipologia di problematiche evidenziate nelle richieste; c) le caratteristiche dei progetti finanziati.