Art. 10.
     Disposizioni per il personale del servizio socio-sanitario

1.  Ai  sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge
29  dicembre  2000, n. 401 (norme sull'organizzazione e sul personale
del  settore sanitario), il personale regionale in servizio presso la
direzione  regionale  sanita' e servizi sociali a tempo indeterminato
alla  data  del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea
in  medicina  e  chirurgia  e  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione e che abbia svolto, alla medesima data, nell'ambito della
carriera  direttiva  funzioni  di  programmazione  ed  organizzazione
sanitaria,  per  un  periodo  non inferiore a cinque anni, e' ammesso
alle  procedure  per  l'accesso alle posizioni di dirigente medico di
«Igiene,  epidemiologia  e  sanita'  pubblica»  delle aziende ed enti
della  Regione  Umbria per i quali si applica il CCNL della dirigenza
medica   e   veterinaria,   anche   in   carenza   del   diploma   di
specializzazione.