Art. 10. Disposizioni per il personale del servizio socio-sanitario 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), il personale regionale in servizio presso la direzione regionale sanita' e servizi sociali a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione e che abbia svolto, alla medesima data, nell'ambito della carriera direttiva funzioni di programmazione ed organizzazione sanitaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, e' ammesso alle procedure per l'accesso alle posizioni di dirigente medico di «Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica» delle aziende ed enti della Regione Umbria per i quali si applica il CCNL della dirigenza medica e veterinaria, anche in carenza del diploma di specializzazione.