Art. 11.
                        Copertura finanziaria

1.   Gli   oneri   a   carico   del   bilancio   regionale  derivanti
dall'attuazione   degli   articoli   2   e   3  sono  ricompresi  nel
finanziamento  dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della
giunta,  del  consiglio  regionale  e  delle agenzie strumentali, nel
rispetto  dei  limiti della vigente normativa in materia di dotazione
organica  e  in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  alla legge
regionale  21 dicembre 2006, n. 17 (misure di razionalizzazione della
finanza  regionale  al  fine  di  concorrere alla realizzazione degli
obiettivi  di  finanza  pubblica). 2. Al finanziamento degli oneri di
cui  al  comma  1  si  provvede  per  l'esercizio  finanziario 2008 e
successivi  mediante  gli stanziamenti previsti rispettivamente nella
unita'  previsionale di base 02.1.005 denominata «amministrazione del
personale  e  servizi  comuni»,  nella  unita'  previsionale  di base
01.1.005  denominata  «Funzionamento  del consiglio regionale», nella
unita'  previsionale  di base 02.1.010 denominata «Contributi ad enti
ed  associazioni»  (cap.  740)  e  nella  unita' previsionale di base
09.1.001  denominata  «Interventi  a  favore della promozione e della
commercializzazione del turismo» (cap. 5303).
3.  Agli  oneri  derivanti  dall'art.  5  e  dall'art. 7, comma 2, si
provvede  con le risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n.
61/1998  fin  quando  disponibili, dopodiche' il finanziamento verra'
assicurato  con  risorse  regionali  nell'ambito  degli  stanziamenti
previsti  nella  unita'  previsionale  di  base  02.1.005  denominata
«Amministrazione del personale e servizi comuni».
4.  Al  finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 7, comma 3, per
l'esercizio  finanziario  2008  e successivi si continua a provvedere
con  stanziamenti  corrispondenti  a  quelli  previsti negli esercizi
precedenti per i contratti da prorogare.
La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma
1  dello  Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.
Perugia 24 dicembre 2007
                             LORENZETTI
(Omissis)