Art. 11. Copertura finanziaria 1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della giunta, del consiglio regionale e delle agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica). 2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unita' previsionale di base 02.1.005 denominata «amministrazione del personale e servizi comuni», nella unita' previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del consiglio regionale», nella unita' previsionale di base 02.1.010 denominata «Contributi ad enti ed associazioni» (cap. 740) e nella unita' previsionale di base 09.1.001 denominata «Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo» (cap. 5303). 3. Agli oneri derivanti dall'art. 5 e dall'art. 7, comma 2, si provvede con le risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998 fin quando disponibili, dopodiche' il finanziamento verra' assicurato con risorse regionali nell'ambito degli stanziamenti previsti nella unita' previsionale di base 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni». 4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 7, comma 3, per l'esercizio finanziario 2008 e successivi si continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a quelli previsti negli esercizi precedenti per i contratti da prorogare. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia 24 dicembre 2007 LORENZETTI (Omissis)