Art. 2.
                    Procedure di stabilizzazione

1.  Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti di cui all'art. 1, comma 1,
nel   rispetto  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di
personale  e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti
disponibili  in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun
anno,  sentite  le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva
stabilizzazione  del  personale  non dirigenziale che si trova in una
delle  condizioni  e  in  possesso dei requisiti di seguito indicati,
riferiti e maturati presso lo stesso ente che indice la procedura: a)
in  servizio  a  tempo  determinato alla data del 31 dicembre 2007 da
almeno  tre  anni,  anche  non continuativi nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)  in  servizio  a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007,
che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti,
anche  non  continuativi,  stipulati  anteriormente  alla data del 28
settembre 2007;
c)  che  abbia  prestato  servizio a tempo determinato per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del
31 dicembre 2007;
d)  gia'  utilizzato  con  contratti  di  collaborazione coordinata e
continuativa  che alla data del 31 dicembre 2007 abbia gia' espletato
attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio  antecedente  al 31 dicembre 2007, presso gli enti di cui
all'art. 1, comma 1.
2.  Le  procedure  di  stabilizzazione  del personale in possesso dei
requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettere  a), b), c), d), prevedono
l'espletamento  di  apposita  procedura  selettiva  riservata  con le
modalita' individuate dagli specifici regolamenti.
3.  E  escluso  dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente
art.  il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto
del  Presidente  e  della  giunta  regionale di cui all'art. 16 della
legge  regionale  1  febbraio  2005,  n. 2 (struttura organizzativa e
dirigenza  della  Presidenza  della  giunta  regionale e della giunta
regionale)  e  all'art.  2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26
(norme  di  prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre
1999,   n.  1  -  Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  del
Presidente  della  giunta  regionale  e  l'autonomia statutaria delle
regioni)  nonche'  presso  le  strutture  di  supporto  del consiglio
regionale  di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n.
15  (norme  sull'organizzazione  degli  uffici  della Regione e sulla
dirigenza  regionale)  e  all'art. 3 della legge regionale 23 gennaio
1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
4.  Le  graduatorie  derivanti  dalle selezioni di cui al comma 2, in
conformita'  a  specifica regolamentazione adottata dagli enti di cui
all'art.  1,  comma  1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in
riferimento  a  posti resisi vacanti successivamente all'approvazione
delle  stesse,  secondo  i  piani  di  cui al comma i ed in base alle
disponibilita'   connesse  alla  vacanza  di  posti  nella  dotazione
organica dei medesimi enti.
5.   Alle  graduatorie  di  cui  al  comma  4  non  si  applicano  le
disposizioni  sulla  validita'  ed  eventuale proroga previste per le
graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.
6. Il personale che matura l'anzianita' di servizio di cui al comma 1
in  differenti  categorie,  e'  stabilizzato nella categoria relativa
all'ultimo contratto stipulato.
7.  Il  personale  che  matura  i  requisiti di cui al comma 1, nella
categoria   D,   e'   stabilizzato  nella  posizione  di  «istruttore
direttivo».  Le  agenzie  di  cui all'art. 1, comma 1, definiscono la
posizione  di  stabilizzazione  nell'ambito  della  propria autonomia
organizzativa.
8.   La  giunta  regionale,  il  consiglio  regionale  e  le  agenzie
strumentali  di  diritto  pubblico  della  Regione  possono stipulare
accordi  quadro  per  stabilizzare  il  personale  risultato idoneo a
seguito  dell'espletamento  delle procedure selettive di cui al comma
2.