Art. 2. Procedure di stabilizzazione 1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso ente che indice la procedura: a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007; d) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1. 2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono l'espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalita' individuate dagli specifici regolamenti. 3. E escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente art. il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della giunta regionale di cui all'art. 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della giunta regionale e della giunta regionale) e all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) nonche' presso le strutture di supporto del consiglio regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) e all'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari). 4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in conformita' a specifica regolamentazione adottata dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti successivamente all'approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al comma i ed in base alle disponibilita' connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi enti. 5. Alle graduatorie di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni sulla validita' ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici. 6. Il personale che matura l'anzianita' di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, e' stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato. 7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella categoria D, e' stabilizzato nella posizione di «istruttore direttivo». Le agenzie di cui all'art. 1, comma 1, definiscono la posizione di stabilizzazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa. 8. La giunta regionale, il consiglio regionale e le agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.