Art. 3. Procedure di reclutamento 1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, e' attribuito un punteggio aggiuntivo al personale gia' titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi enti nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla durata del lavoro prestato, come definito in apposita disciplina predisposta dagli enti stessi. 2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento per il personale che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, prevalentemente prestate presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa. 3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), indette dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, limitatamente agli anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre 2007. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della legge regionale n. 2/2005, 2 della legge regionale n. 26/2000, 9 della legge regionale n. 15/1997 e 3 della legge regionale n. 3/1996.