Art. 3.
                      Procedure di reclutamento

1.   Nell'ambito   delle   procedure  concorsuali  pubbliche  per  il
reclutamento  di personale non dirigenziale indette dagli enti di cui
all'art.  1,  comma  1,  e'  attribuito  un  punteggio  aggiuntivo al
personale  gia'  titolare  di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato   ovvero  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa intercorsi con i medesimi enti nel quinquennio anteriore
al  31  dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla durata del
lavoro  prestato,  come  definito  in apposita disciplina predisposta
dagli  enti  stessi. 2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo
indeterminato  di  cui  al  comma 1, possono prevedere una riserva di
posti  non  superiore  al  venti per cento per il personale che abbia
maturato  almeno  tre  anni, anche non continuativi, di esperienze di
lavoro  presso  pubbliche  amministrazioni,  prevalentemente prestate
presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, nel quinquennio anteriore
al  31 dicembre 2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa.
3.  I  bandi  per  le  selezioni  finalizzate alle assunzioni a tempo
determinato,  ai  sensi  del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368  (attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa  all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal   CES),   indette   dagli  enti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
limitatamente  agli  anni  2008,  2009,  prevedono  una quota pari al
sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti
titolari   di   contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato  o  di
collaborazione  coordinata  e continuativa, per la durata complessiva
di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28
settembre 2007.
4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai
contratti  di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della legge
regionale  n.  2/2005,  2  della  legge regionale n. 26/2000, 9 della
legge regionale n. 15/1997 e 3 della legge regionale n. 3/1996.